Tag: cdf (nuovo) art. 33

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Gestione fiduciaria di somme

    Per costante giurisprudenza del C.N.F., commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle.

    Nel caso di gestione di denaro dei clienti, il professionista, a norma del codice deontologico, è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che nuocciono all’immagine dell’intera avvocatura. Qualora, peraltro, nella determinazione della sanzione della cancellazione disciplinare da parte del C.O.A. sia risultata decisiva la circostanza del fatto appropriativo e successivamente ad essa tale appropriazione sia stata smentita dalla sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, la sanzione deve essere rideterminata nella misura meno grave della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011

  • Art. 42 – Restituzione di documenti.

    L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
    I. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.