L’inadempimento del mandato integra violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
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L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf (ora, 26 ncdf) il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di presenziare all’udienza penale per disinteresse nei confronti del cliente, che pur aveva assistito in sede di interrogatorio dinanzi ai carabinieri. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114. -
L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, confermata da Cass. SS. UU. 13 giugno 2011 n. 12903. -
La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5; Cons. Naz. For. 25/02/2011 n. 15; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8. -
L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista, che aveva omesso di presenziare all’udienza di discussione all’esito della quale il suo assistito era stato condannato, si era difeso sostenendo di aver proposto impugnazione ed in quella sede il giudice di appello avrebbe senz’altro dichiarato la prescrizione del reato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79
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La prescrizione nel caso di illecito omissivo NON permanente
L’illecito omissivo è imprescrittibile ove la condotta abbia carattere permanente, il che deve escludersi OVE l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non possa più essere compiuto (Nel caso di specie, trattavasi di mancata proposizione di un atto d’appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto prescritta l’azione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
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La duplice rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d. (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d. (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato). (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di proporre appello, pur avendone ricevuto mandato dal cliente).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8. -
L’inadempimento professionale (38 cdf) e la mancata restituzione dei documenti al cliente (42 cdf) sono illeciti permanenti
Nel caso in cui il comportamento deontologicamente rilevante consista in una condotta omissiva protratta nel tempo, tale da assumere i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare non comincia a decorrere se non quando sia cessata la permanenza stessa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di dare esecuzione al mandato ricevuto e di restituire al cliente la documentazione).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 106; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 78. -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 24 (rapporti con il C.d.O.), 38 (adempimento del mandato), 40 (obbligo di informazione) 42 (restituzione documenti) c.d.f., il professionista che, incaricato di procedere in sede giudiziaria per il recupero di un credito, ritardi o ometta senza giustificato motivo il compimento degli atti connessi all’espletamento del mandato ricevuto, non fornisca al cliente le informazioni richieste in ordine alla effettiva notificazione del decreto ingiuntivo e all’esito del pignoramento eventualmente tentato, nonché, infine, manchi di rispondere alla lettera di richiesta di chiarimenti inviata dal C.O.A. (Nella specie, il C.N.F. ha confermato la sanzione, inflitta dal C.d.O., della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 201
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Errore inescusabile – Fattispecie
Ai sensi dell’art. 38 c.d.f., anche l’errore può essere motivo di sanzione disciplinare allorquando sia inescusabile e comunque manifesti trascuratezza degli interessi dell’assistito. In particolare, il regime delle impugnazioni e le modalità della loro proposizione costituisce bagaglio conoscitivo indispensabile ed elementare la cui ignoranza è inescusabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 ottobre 2008).