Commette illecito disciplinare l’avvocato il quale richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica, tanto più quando, come nella specie, l’inadempimento della prestazione professionale sia consistito in un mancato adempimento procedurale che non si è limitato a diminuire il valore dell’attività svolta per l’esponente, ma ha reso la stessa del tutto inefficiente in vista del compito per il quale l’incarico professionale era stato conferito, indipendentemente dagli ipotetici risultati a cui detta prestazione avrebbe dovuto assurgere.
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita dell’avvocato e, comunque, a prescindere dall’eventuale risarcimento ottenuto dal cliente stesso, atteso che il fine del procedimento disciplinare non è quello di tutelare interessi privati, ma quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
In difetto del presupposto dell’esistenza di un incarico professionale, va esclusa la violazione del dovere deontologico di diligenza da parte del praticante che, con il proprio contegno omissivo, assista alla condotta non conforme alla legge ed ai canoni dell’avvocatura posta in essere da altro avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 21 aprile 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico – Praticanti – Dovere di diligenza – Insussistenza incarico professionale – Esclusione.
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Attività menzognera e fraudolenta – Inadempimento del mandato – Sospensione dall’esercizio dell’attività professionale – Misura – Adeguatezza.
In considerazione del danno arrecato al cliente, del discredito subito dalla classe forense e delle altre pendenze disciplinari, deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti accertati la sanzione della sospensione per mesi quattro irrogata al professionista che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e del dibattimento innanzi al Consiglio territoriale, sia venuto meno ai doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà nei confronti della parte assistita con la propria condotta menzognera caratterizzata da artifici gravemente censurabili, e che non abbia adempiuto al mandato conferito per inescusabile trascuratezza degli interessi della parte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Inadempimento mandato – Falsità informazioni – Violazione
Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, già responsabile di non aver dato corso ad un mandato ricevuto dai propri clienti per l’impugnazione di una sentenza, fornisca ai medesimi per anni false rassicurazioni sul suo operato, indicando altresì la data di una udienza in cui l’appello, mai proposto, deve essere trattato, atteso che, per quanto possibile che un avvocato commetta un errore, integra palese violazione dei doveri di lealtà e correttezza nasconderlo e fornire false informazioni al cliente senza adoperarsi per elidere o eliminare il danno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 25 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 53
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo.
L’indebita appropriazione e la conseguente mancata restituzione di somme consegnate al difensore dal proprio cliente al fine di adempiere al mandato ricevuto, integra un’ipotesi d’illecito di natura continuata, rispetto al quale, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza disciplinare, la decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione disciplinare ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (nella specie, perdurando in sede disciplinare l’indebito trattenimento,il Collegio ha ritenuto non prescritto l’illecito disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 ottobre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento incarico professionale – Illecito deontologico – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, avendo ricevuto, mandato professionale al fine di intraprendere cause civili per il risarcimento del danno, non provveda a dar corso alle relative azioni, fornendo peraltro al cliente false informazioni circa la pendenza dei processi con numeri di Registro Generale rivelatisi poi falsi e notizie circa il probabile esito positivo delle vertenze stesse, violazione tanto più grave laddove l’incarico riguardi iniziative da assumere nei confronti di varie testate giornalistiche, allo scopo di respingere accuse gravi e recuperare credibilità e immagine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. DANOVI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 199
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione
L’avvocato che, pur continuando ad assicurare la cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) (nella specie, il Collegio, in considerazione della insussistenza di profili di danno, ha ritenuto equa e congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due, in luogo di quella per mesi sei irrogata dal locale Consiglio). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Venezia, 23 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Richiesta di compensi sproporzionati ed eccessivi – Consigli svantaggiosi al proprio assistito – Azione inutile e gravosa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ricevuto un mandato professionale non vi adempia non presentandosi ad una udienza penale ove venga dichiarata la contumacia del proprio assistito, che richieda compensi sproporzionati per l’attività svolta e consapevolmente consigli al proprio assistito una azione inutile e gravosa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 13 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2005, n. 99
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Informazioni false al cliente – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia conseguenzialmente informazioni generiche e dilatorie alla parte assistita e ometta di emettere la fattura relativamente all’acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 3 novembre 2004, n. 245
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Avvocato – Norme deontologiche Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività extragiudiziaria – Percezione di acconti per attività non svolta – Omesse informazioni al cliente sullo stato delle pratiche – Illecito deontologico.
L’avvocato che non adempia al mandato ricevuto, se pur di natura extragiudiziaria, avendo peraltro accettato l’incarico e percepito un acconto, e ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità, decoro e diligenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie in considerazione della dichiarata prescrizione su di un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 31 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 158
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato ricevuto – Informazioni false al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere al mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie in considerazione di buoni precedenti e della mancanza di danni oggettivi al cliente, la sanzione della cancellazione dall’albo è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 11 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 12 luglio 2004, n. 157