Tag: cdf (nuovo) art. 26

  • L’omesso adempimento del mandato

    L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 (ora, art. 26) (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 (ora, art. 27) (obbligo d’informazione), sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato del codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di presenziare a diverse udienze senza tuttavia comprovare che ciò fosse avvenuto per strategia difensiva, ma anzi eccependo di non aver ricevuto la comunicazione di alcuni rinvii. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 25 luglio 2016, n. 220

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.
    In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011):
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

  • La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 11 giugno 2016, n. 159

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140.

  • La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente, (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147.

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (Nel caso di specie, il professionista incassava diversi acconti per instaurare un giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare di cui garantiva il successo ma in realtà mai proposta, riferendo altresì al cliente di aver ottenuto la sospensione dell’esecuzione stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 113

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

  • Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che condizioni i diritti della parte assistita al pagamento del proprio compenso, senza congruo preavviso e quindi con violazione dei doveri connessi all’esercizio dell’attività professionale (Nel caso di specie, il professionista aveva subordinato, all’immediato pagamento della parcella appena emessa, la partecipazione all’imminente udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 8 aprile 2016, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 23.

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista era rimasto ingiustificatamente assente nel corso di plurimi processi a carico del proprio assistito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79.

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5.

  • La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente, (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 30/12/2013 n. 223.