Tag: cdf (prev.) art. 24

  • La condotta precedente all’introduzione (espressa) della sanzione deontologica

    In tema di giudizi disciplinari, non rileva che il comportamento suscettibile di sanzione si riferisca ad un periodo antecedente all’approvazione del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, qualora si tratti di previsione deontologica di natura non innovativa, che codifica un precetto già contenuto o comunque desumibile dalla legge professionale. (Principio dalla S.C. enunciato con riferimento alla violazione del “dovere di verità” di cui all’art. 24 del codice deontologico forense, in relazione all’”omessa comunicazione della pendenza del procedimento penale”). (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2005)

    Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27694- Pres. Nicastro G.- Rel. Morelli M.R.- P.M. Palmieri R.

  • Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA

    Non costituisce illecito deontologico sanzionato dell’art. 24 c.d.f., secondo capoverso, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare – anche in virtù della lettera dell’art. 47 del r.d. 37/34 e dell’art. 38, co. II, L.P. – non è prevista dalla legge e l’istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l’avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all’avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del COA ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71

    NOTA:
    Con il principio di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità, inaugurata da Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011.
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

  • Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA ed esercizio del diritto di difesa

    Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità.

  • La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti

    L’avvocato ha il dovere di collaborare con il C.O.A. che gliene faccia richiesta per l’attuazione di finalità istituzionali, quali l’attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l’invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, nonché Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011.

  • La minaccia di adire le vie legali

    La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva scritto al Consiglio dell’Ordine minacciando un’azione civile per il caso di cui non avesse ricevuto a breve la comunicazione della chiusura della fase istruttoria del suo procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • Il Consiglio richiedente (Lucca) intende conoscere l’orientamento della Commissione sulla questione seguente: l’avvocato, indipendentemente dal luogo in cui stabilisce la residenza, deve avere un domicilio presso il quale essere sempre reperibile? Quali le conseguenze?

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “In base alla normativa vigente, come noto, il domicilio professionale è stato parificato alla residenza (per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 17, comma 1, n. 7 del R.D. 1578/1933 e ad ogni altro fine ai sensi dell’art. 16, l. 21 dicembre 1999, n. 526). Ove l’iscritto ometta di comunicare con diligenza le variazioni dei proprî recapiti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza compierà una violazione dell’obbligo deontologico sancito dall’art. 24, can. IV del codice deontologico.

    Cionondimeno deve considerarsi che l’obbligo sussistente per l’avvocato di eleggere e mantenere domicilio nell’ambito della circoscrizione nel cui albo è iscritto produce tutti gli effetti civili (perfezionamento delle comunicazioni al domicilio eletto etc.) ma non comprende uno specifico obbligo di reperibilità.

    Esso è, invece, previsto nell’ambito della normativa sui difensori d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, c.p.p. e dell’art. 29, settimo comma, disp. att. c.p.p..”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2006, n. 80

  • Il quesito (del COA di Bergamo) si riferisce alla facoltà, per un avvocato, di esercitare individualmente la professione e di costituire, al contempo, uno studio associato per riunire le competenze con altri colleghi che esercitano anch’essi separatamente in forma individuale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare l’orientamento già espresso con il diffuso parere 22 marzo 2006, n. 16, con il quale si rappresentava la circostanza che non esiste, nell’attuale normativa professionale forense, alcuni divieto di esercitare contemporaneamente in forma individuale ed associata.

    Permane in capo all’iscritto l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza quale sia lo studio principale, ai sensi dell’art. 24, can. IV, cod. deont.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 75

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo

    Il COA di Rovigo chiede di sapere:
    – se sia legittimo il comportamento dell’avvocato che, dichiarando di essersi conformato all’art. 17 c.d. nell’avere individuato i destinatari di un proprio opuscolo informativo, pur tuttavia non fornisca alcuna indicazione in merito;
    – se sia legittima la richiesta di conoscere i nomi dei colleghi che hanno segnalato il contegno del collega;
    – quale siano i criteri consentiti dall’art. 17 cit. per individuare possibili destinatari di opuscoli informativi.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il comportamento del collega che non risponda alle richieste precise e specifiche del Consiglio dell’ordine è censurabile ai sensi dell’art. 24 c.d. Non è legittima la richiesta di conoscere i nominativi dei colleghi che rendono segnalazioni agli ordini. L’art. 17 c.d. non prende in considerazione i destinatari degli opuscoli informativi, limitandosi a regolarne il contenuto; la Commissione non ritiene possano esservi limiti in ordine ai destinatari se l’informazione è resa secondo correttezza e verità, nel rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 152

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Limiti – Fattispecie

    In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, va esclusa la illiceità deontologica quando le frasi utilizzate non eccedono i limiti di una critica più acerba – se, come nella specie, riferita alla giovane età ed alla modesta esperienza professionale dell’incolpato – che aspra, senza peraltro assumere quei toni oggettivamente irriguardosi che giustificano la sanzione. In particolare, la reazione, da parte del professionista, alle affermazioni dell’ex cliente in ordine alla asserita non corretta esecuzione del mandato difensivo deve ritenersi proporzionata alla gravità dell’accusa, da costui mossa al proprio difensore, di essere venuto meno a lealtà e correttezza. Allo stesso modo, l’invito al proprio COA a non prestar fede ad affermazioni dettate soltanto dalla volontà di non pagare il corrispettivo di una prestazione dall’esito sfavorevole costituisce contegno che non eccede la misura di una critica contenuta in limiti accettabili e certamente non irriguardosi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 1 luglio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TACCHINI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Mancata risposta richiesta chiarimenti – Violazione obbligo collaborazione – Esclusione

    Conformemente all’orientamento recentemente assunto dalla Suprema Corte, non integra violazione del secondo capoverso dell’art. 24 c.d.f. la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 30 novembre 2010).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PASQUALIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 197