Tag: cdf (prev.) art. 24

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    La violazione dell’art. 24 C.D.F. trova il suo limite nel superiore esercizio del diritto di difesa innanzi al quale gli aspetti formali connessi all’obbligo di riscontrare la comunicazione del COA devono cedere le loro prerogative, se pure formalmente nella fase dei chiarimenti si notizia solo di un fatto che astrattamente potrebbe sintetizzarsi in un formale addebito di violazione deontologica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA

    Ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico, l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78

  • E’ contraddittorio valutare negativamente una condotta non rilevante disciplinarmente

    E’ contraddittoria e deve essere conseguentemente riformata la decisione del Consiglio locale, la quale, dopo aver ritenuto (in adesione al più recente orientamento) che non costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 24 c.d.f. la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta di fornire chiarimenti e notizie in relazione ad un esposto disciplinare, tenga tuttavia conto di “detto comportamento” quale elemento di valutazione negativo in ordine all’illecito deontologico di cui all’esposto stesso (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto la sanzione, da censura ad avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61
    NOTA:
    Sul principio secondo cui non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato ex art. 24 cdf, cfr., oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173, cfr.:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    Non costituisce illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto; ciò dovendosi valorizzare e non contraddire il principio basilare del nemo tenetur contra se edere, che vale, oltrechè per il giudizio disciplinare in senso proprio, anche per la cosiddetta fase predibattimentale dello stesso. Ciononostante, l’Organo disciplinare può valutare i comportamenti adottati dall’iscritto nel corso della vicenda procedimentale che lo riguarda ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    In tema di ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall’art. 24, secondo capoverso, del relativo codice deontologico, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 12/05/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. CENICCOLA Raffaele

    NOTA:
    In senso conforme, oltre alla successiva pronuncia di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30173 del 30 dicembre 2011:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

  • Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA

    Il principio del dovere di cooperazione dell’interessato con il proprio Consiglio dell’Ordine non può implicare violazione deontologica nell’ambito del procedimento disciplinare nel quale, per la sua natura e funzione tipicamente sanzionatoria, non può formare oggetto di sindacato la scelta di fondo – invero del tutto discrezionale – dell’interessato di partecipare attivamente ovvero di rimanere silentemente inerte.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cassazione, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011, anche Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA

    Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa. Infatti, nel giudizio di bilanciamento tra i due distinti diritti/doveri, quello che prevale è certamente il diritto di difesa esplicantesi attraverso il silenzio. Cosicché il non riscontrare una richiesta di chiarimenti del COA, non costituisce illecito, non potendosi sacrificare il diritto di difesa del soggetto in nome del semplice dovere di correttezza nei confronti del Consiglio di appartenenza, che peraltro si identifica con il futuro giudicante.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 117

    NOTA:
    In senso conforme, oltre alla più recente Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011):
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166