Tag: cdf (nuovo) art. 22

  • Determinazione della sanzione per illeciti tipici e atipici

    Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta illecita e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’ordinamento professionale (artt. 52 e 53 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024.

  • Criteri di dosimetria della sanzione disciplinare: valutazione complessiva e non mero calcolo matematico

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, dovendo essere commisurata alla gravità del fatto, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, e dovendosi altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari. La scelta del CDD di non irrogare la sanzione della radiazione — pur applicabile nei casi più gravi — e di pervenire a una sanzione più mite, valorizzando le circostanze attenuanti (nella specie: procedimenti non giurisdizionali inseriti in un contesto di disagio sociale importante; confessione e atteggiamento di resipiscenza dell’incolpato), costituisce buon governo dei criteri dosimetrici di cui all’art. 21 CDF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF 80/2025; CNF 57/2025; CNF 407/2024; CNF 394/2024; CNF 320/2024.

  • Subordinare al pagamento della parcella la restituzione dei documenti al cliente non è un illecito lieve né scusabile

    Costituisce illecito disciplinare non lieve né scusabile (con conseguente inapplicabilità del richiamo verbale ex art. 22 co. 4 cdf) il comportamento dell’avvocato che, addirittura invocando proprie prassi di studio, subordini al pagamento del proprio compenso la restituzione della documentazione al cliente, in violazione dell’art. 33 co. 2 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso proposto dal COA avverso il richiamo verbale applicato dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 208 del 15 luglio 2025

  • Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi

    Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, quindi inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012, art. 22 co. 1 lett. c cdf e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 42/2024, CNF n. 100/2023, CNF n. 212/2022, CNF n. 163/2022, CNF n. 224/2020, CNF n. 76/2020. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al previgente orientamento, che stabiliva analoga previsione (art. 40 RDL n. 1578/1933), cfr. CNF n. 105/1999, CNF n. 7/1997, CNF n. 35/1995 e CNF n. 41/1992.
    In senso parzialmente difforme, l’isolata CNF n. 259/2003, secondo cui “per il divieto della reformatio in peius e l’impossibilità di sostituire la sanzione errata con una più lieve prevista dall’ordinamento, deve essere dichiarata nullità della sanzione disciplinare”.

  • La pendenza di altri procedimenti disciplinari non rileva ai fini della dosimetria della sanzione

    La pendenza di altro procedimento disciplinare di per sé non può determinare una presunzione di colpevolezza sino a quando non sia intervenuta una sentenza definitiva, sicché non giustifica l’aggravamento della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 435 del 23 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 122/2023, CNF n. 221/2020.

  • Il legittimo esercizio del diritto di difesa non può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare

    La contestazione della propria responsabilità, che non si traduca in un atteggiamento defatigatorio ed ostruzionistico, non giustifica di per sè l’applicazione della sanzione disciplinare in misura aggravata ex art. 22 co. lett. b) cdf.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 435 del 23 novembre 2024

    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 427 del 23 novembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 53 dell’11 giugno 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024.
    Per le diverse ipotesi di “comportamento processuale” rilevante, cfr.:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, in tema di aggravamento della sanzione disciplinare per comportamento ostruzionistico dell’incolpato;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, in tema di attenuazione della sanzione disciplinare per comportamento collaborativo dell’incolpato.

  • Il legittimo esercizio del diritto di difesa non può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare

    La contestazione della propria responsabilità, che non si traduca in un atteggiamento defatigatorio ed ostruzionistico, non giustifica di per sè l’applicazione della sanzione disciplinare in misura aggravata ex art. 22 co. lett. b) cdf.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 427 del 23 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 53 dell’11 giugno 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024.
    Per le diverse ipotesi di “comportamento processuale” rilevante, cfr.:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, in tema di aggravamento della sanzione disciplinare per comportamento ostruzionistico dell’incolpato;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, in tema di attenuazione della sanzione disciplinare per comportamento collaborativo dell’incolpato.

  • L’erronea impugnazione al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

    Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1). Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 301 del 15 luglio 2024

    NOTE:
    1) In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022.
    2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 281 del 28 giugno 2024.

  • Procedimento disciplinare: il richiamo verbale è impugnabile anche se deliberato in limine dall’assemblea plenaria su richiesta del Presidente CDD

    Il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati, qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:
    1) se deliberato dalla Sezione disciplinare all’esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso dell’incolpato, del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto;
    2) se deliberato dalla Sezione disciplinare su proposta del Consigliere istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al CDD medesimo affinché si proceda all’istruttoria.
    Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nel silenzio della normativa primaria e secondaria, deve ritenersi che quest’ultima ipotesi trovi applicazione anche nel caso del c.d. “procedimento ultra-acceleratorio”, ovvero allorché il richiamo verbale sia deliberato in limine dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente (art. 14, comma 2-bis, Reg. CNF n. 2/2014).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 301 del 15 luglio 2024

    NOTA
    Con specifico riferimento all’impugnabilità del richiamo verbale deliberato dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente non constano precedenti editi in termini.

  • Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo

    L’applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento afflittivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 301 del 15 luglio 2024