Tag: cdf (nuovo) art. 22

  • Il palpeggiamento è un illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 (Nel caso di specie, l’incolpazione riguardava l’asserito palpeggiamento del gluteo di una collega in udienza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • La potenziale rilevanza deontologica dell’azione giudiziale infondata e manifestamente inammissibile nel merito

    Il Codice Deontologico non esaurisce tutte le possibili ipotesi di illecito disciplinare, ben potendo venire in considerazione comportamenti non esemplificati nello stesso ma egualmente suscettibili di ledere i principi generali in esso espressi, fra i quali quelli di dignità e decoro (Nel caso di specie, il professionista aveva agito e coltivato il relativo giudizio nonostante la sua domanda fosse infondata e manifestamente inammissibile nel merito, come successivamente accertato con sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 184

    NOTA:
    In senso conforme, sul tema dell’illecito disciplinare atipico o a forma libera, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera

    Il nuovo Codice Deontologico è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi (id est principi, criteri), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti (Nel caso di specie, il professionista comunicava falsamente alla DPL prestazioni mai effettuate alterando i fogli di presenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • La violazione dell’obbligo di comportarsi con probità, dignità e decoro è un illecito deontologico a forma libera

    Il nuovo Codice Deontologico è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi (id est principi, criteri), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti (Nel caso di specie, il professionista aveva esposto in fattura prestazioni non svolte e aveva posto in essere, sia pure in una sola occasione accertata, attività di mediazione immobiliare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • Favor rei: la valutazione non deve limitarsi alla sola sanzione edittale

    Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, al professionista era stata irrogata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, tra l’altro specificando che «il fatto deve considerarsi grave», la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del CNF impugnata).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016

  • Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti

    L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

    La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010.