La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, dovendo essere commisurata alla gravità del fatto, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, e dovendosi altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari. La scelta del CDD di non irrogare la sanzione della radiazione — pur applicabile nei casi più gravi — e di pervenire a una sanzione più mite, valorizzando le circostanze attenuanti (nella specie: procedimenti non giurisdizionali inseriti in un contesto di disagio sociale importante; confessione e atteggiamento di resipiscenza dell’incolpato), costituisce buon governo dei criteri dosimetrici di cui all’art. 21 CDFArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF 80/2025; CNF 57/2025; CNF 407/2024; CNF 394/2024; CNF 320/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 13 Novembre 2025 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 11 Novembre 2024 (sospensione)