Tag: cdf (nuovo) art. 22

  • Dosimetria della sanzione: il Giudice della deontologia deve rimanere nei limiti di attenuazione e aggravamento previsti dal codice

    I criteri di attenuazione e aggravamento della sanzione disciplinare rispetto alla misura edittale previsti dall’art. 22 co. 2 e 3 cdf sono tassativi e vincolanti per il giudice della deontologia in sede di dosimetria della sanzione da applicarsi in concreto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 274 del 28 giugno 2024

  • La malattia dell’incolpato non scrimina l’illecito ma può attenuare la sanzione

    Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sè sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 261 del 28 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bianchi), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Panuccio), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 169.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 202 del 28 ottobre 2022

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Inoltre, qualora il provvedimento in parola sia stato pronunciato dal CDD all’esito del procedimento disciplinare (e non in fase istruttoria pre-procedimentale), il CNF può decidere la relativa impugnazione anche irrogando una sanzione più grave (nel rispetto del divieto di reformatio in pejus, stante i predetti legittimati attivi) senza alcun vulnus delle facoltà difensive dell’incolpato, proprio in considerazione dell’intera celebrazione del giudizio di primo grado (Nel caso di specie, il COA aveva impugnato il richiamo verbale, deliberato all’esito del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, nell’accogliere l’impugnazione, ha irrogato all’incolpato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, pertanto senza necessità di rimettere gli atti al CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021.

  • CODICE deontologico forense – sanzione – calcolo – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – “Modello 5” – mancato invio – conseguenze.

    Il mancato invio del modello 5 comporta, da una parte, la (sanzione amministrativa della) sospensione a tempo indeterminato (inflitta osservando le regole del procedimento disciplinare) irrogata del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed è revocata dal Presidente del COA allorquando l’iscritto dimostri di avere adempiuto ai suoi obblighi e, dall’altra, tale omissione, costituisce un illecito deontologico sanzionabile disciplinarmente per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza previsti dall’art. 9 nonché quelli di adempimento previdenziale, ex art. 16 e art. 70.4 codice deontologico.

    L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, né dall’asserita sussistenza di altra causa di giustificazione e/o che l’incolpato sia stato indotto in errore da altro professionista. L’elemento soggettivo, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e/o la sua intensità, non può essere valutato dal Consiglio di Disciplina quale elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, ma tale elemento (insieme agli altri di cui all’art. 21 codice deontologico) è valutato al solo fine della determinazione in concreto della sanzione da irrogare.

    Il richiamo verbale, che seppure, non ha carattere di sanzione disciplinare (ex art. 22.4 codice deontologico), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico che deve essere considerato lieve e scusabile. (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione del richiamo verbale per il mancato invio del modello 5).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 1 del 20 ottobre 2020

  • CODICE deontologico forense – decoro – nozione.

    L’avvocato “non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati. Questo non significa che l’avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull’avvocatura”. (La Sezione, ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 11 del 17 dicembre 2019

  • CODICE deontologico forense – condotta irreprensibile – tossico dipendenza – incompatibilità con l’esercizio della professione.

    La grave condizione di tossicodipendenza dell’incolpato, a cui si ricollegano le violazioni deontologiche poste in essere dallo stesso, si pongono in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i principi generali della professione forense, tali da legittimarne la massima sanzione privandolo così dell’uso del titolo.

    La condotta di cui al capo d’incolpazione tenuta dall’incolpato, ma ancor prima la sua grave condizione di tossicodipendenza, che lo rende inidoneo, a svolgere sotto il profilo morale, la professione forense, non permette di ritenere in capo allo stesso la sussistenza del requisito di “condotta irreprensibile” che di per sé comporterebbe la cancellazione dall’albo ex art. 17 comma 9 lett. a).

    La condotta tenuta dall’incolpato, la tossicodipendenza dello stesso, lede e compromette l’immagine che l’avvocatura deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale, l’affidamento dei terzi nell’avvocato e nell’avvocatura stessa nonché la dignità dell’intero ceto forense,  rendendola  incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012 dall’Avvocato e per tale motivo, l’incolpato merita la sanzione disciplinare che oltre ad escluderlo dalla classe forense lo priva dell’uso dello stesso titolo di Avvocato (ex art. 2 comma 8 della legge forense). (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato, del grave stato di tossicodipendenza e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 24 del 6 luglio 2021

  • CODICE deontologico forense – determinazione della sanzione – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021