L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 canone II c.d.f. nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria. E’ pertanto configurabile la violazione della predetta norma nel caso in cui l’avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli Ufficiali Giudiziari (nella specie, peraltro, effettuata in via di urgenza), a nulla rilevando che la comunicazione stessa sia pervenuta prima dell’avvenuta, effettiva notificazione.
Al fine di radicare la relativa competenza territoriale, l’illecito deontologico consistente nell’omessa comunicazione dovuta al Collega contro cui si intenda agire giudizialmente ex art. 22 canone II c.d.f. deve ritenersi consumato all’atto dell’incameramento dell’atto di citazione da parte dell’Ufficio UNEP della Corte di Appello non preceduto dalla suddetta comunicazione.
Al fine di valutare la ricorrenza del pregiudizio che la preventiva comunicazione dell’intenzione di agire in giudizio ex art. 22 c.d.f. possa arrecare al diritto da tutelare, nella potenziale collisione tra il dovere di colleganza, di cui è espressione lo stesso art. 22, ed il dovere di difesa è sempre quest’ultimo a prevalere, essendo l’obbligo di colleganza – come consegue altresì dalla lettura del novellato art. 23 c.d.f. – sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa. All’avvocato, tuttavia, e non certamente all’assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere alle istruzioni dei clienti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 ottobre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Azione giudiziaria nei confronti di altro collega – Dovere di preventiva comunicazione – Limiti – Pregiudizio del diritto da tutelare – Nozione – Competenza territoriale – Illecito omissivo – Consumazione
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di correttezza e lealtà – Azione di spoglio violento nei confronti del collega di studio – Art. 22 c.d.f. – Violazione
Viola l’art. 22 c.d.f. l’avvocato che eserciti un’azione di spoglio violento nei confronti del collega al fine di riottenere la disponibilità della stanza da questi occupata nello studio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 2010).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione – Adeguatezza
Integra violazione degli artt. 22, canone II e 30 c.d.f., siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie, peraltro, il CNF ha ritenuto equo sostituire all’inflitta sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 6 novembre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di correttezza e lealtà – Violazione – Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie.
Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Silenzio – Diritto di difesa – Rilevanza – Art. 24, I e II canone, c.d.f. – Differenza.
Le ipotesi contemplate dai primi due canoni dell’art. 24 c.d.f., ancorché entrambe palesemente riferite all’avvocato nei cui confronti sia stata sollevata una questione disciplinare, ne distinguono tuttavia la posizione in relazione alle diverse fasi procedimentali nelle quali si svolge l’obbligo dell’iscritto di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali di tale organismo pubblico osservando il dovere di verità. Allorquando sia stato aperto il procedimento disciplinare, il rapporto con il Consiglio è definito dalla posizione e dai connessi diritti di incolpato, e non sussistono esigenze di informative o chiarimenti preliminari diretti a stabilire la sussistenza di elementi che eventualmente giustifichino l’apertura di un procedimento, essendo questa già deliberata, sicché il silenzio, in tal caso, costituisce forma di esercizio del diritto costituzionale di difesa nel processo e non costituisce illecito autonomo, configurandosi il diritto di difesa quale limite al dovere di collaborare. Nel II canone, al contrario, l’avvocato nei cui confronti è presentato un esposto, da un lato ha l’obbligo (oltre al diritto) di chiarire il suo comportamento nei confronti del reclamante, e dall’altro ha il dovere di fornire al Consiglio, investito con l’esposto del dovere di valutare la sussistenza delle condizioni per aprire un procedimento, elementi che consentano ad esso il pieno e corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali che tutelano prioritariamente un interesse pubblico. Tale fase preliminare, non prevista dalla legge, costituisce regola che trova la fonte nel diritto vivente formatosi nella giurisprudenza disciplinare ed il profilo in esame si ricollega al dovere dell’avvocato sancito dall’art. 7, II canone, del c.d.f., riferibile alla responsabilità sociale dell’appartenente ad un ordine che, come quello forense, esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Successione nella difesa – Doppia richiesta di distrazione – Violazione doveri lealtà e correttezza – Esclusione.
A prescindere dalla legittimità di una doppia richiesta di distrazione delle spese processuali e della relativa applicabilità all’ipotesi di successione nella difesa allorquando ciascuna dichiarazione-richiesta venga effettuata in costanza di mandato, va esclusa la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, esercitando legittimamente la sua facoltà di richiedere la distrazione, non incassi le spese dell’intero giudizio, ma solo quelle riflettenti la propria attività, senza pertanto trattenere alcuna somma di pertinenza del collega che l’abbia preceduto nella difesa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 ottobre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 15
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Art. 22 c.d.f. – Contenuto – Fattispecie – Collega associato nella difesa – Iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella – Illecito deontologico.
Allorquando, in sede di scrutinio del rapporto di colleganza professionale, si tratti di applicare una norma dal contenuto necessariamente ampio quale l’art. 22 c.d.f., il fatto deve essere valutato in tutti i suoi aspetti e sfaccettature, senza limitarsi al mero dato formalistico documentale, posto che un comportamento pur teoricamente ineccepibile dal mero esame documentale può prestarsi a censura quando denoti nella sostanza (per le modalità con cui è avvenuto, le circostanze che lo hanno accompagnato, gli atteggiamenti concretamente tenuti dalle parti) profili non conformi alla correttezza e alla lealtà, i quali, peraltro, non possono per loro stessa natura esser valutati in via meramente astratta e formale.
L’art. 22 c.d.f. pone una regola di carattere generale, indicando poi specifiche norme comportamentali destinate a regolare, in modo non tassativo ed esaustivo, casi singoli e assolutamente comuni. Il fatto che il comportamento tenuto dall’incolpato non rientri in uno dei tre canoni esemplificativi contenuti nella seconda parte dell’art. 22 non preclude pertanto la valutazione di disvalore del comportamento medesimo per violazione della generale norma che gli impone di ispirarsi a correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi.
Viola l’art. 22. c.d.f. l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, né può costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 26 giugno 2008). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Disciplina successione di leggi penali nel tempo – Applicabilità – Esclusione.
Va esclusa in sede disciplinare la pedissequa applicazione delle regole sulla successione di leggi penali nel tempo, e ciò in virtù della non tipicità dell’illecito deontologico, della natura regolamentare del codice deontologico forense e della vigenza di clausole generali aventi forza di norma primaria che informano l’attività disciplinare (fattispecie relativa alla formulazione del comma 3 dell’art. 22 C.D.F.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Azione giudiziaria di un professionista nei confronti di un collega – Adempimento degli obblighi ex art. 22 c.d.f.
Nel caso in cui il professionista intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, l’adempimento dell’obbligo di dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che ciò pregiudichi il diritto da tutelare, deve ritenersi soddisfatto, conformemente alla nuova formulazione dell’art. 22 c.d.f., nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 30 novembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 14
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Illecito deontologico
L’avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al C.d.O, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il Consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione delle proprie finalità istituzionali. Tale contegno configura peraltro un’autonoma violazione disciplinare ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico, giacché disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nelle mancate risposte un mancato rispetto verso le istituzioni collettive e un mancato senso di responsabilità collegato all’attività difensiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 11