Tag: cdf (prev.) art. 22

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di lealtà e correttezza – Induzione del collega in errore – Violazione – Fattispecie

    La volontà di indurre il collega di controparte in errore, simulando di assecondarne le iniziative e facendo apparire una disponibilità a collaborare con la riserva mentale di impedire la realizzazione del diritto altrui, integra un comportamento deontologicamente rilevante, tale da far divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del disegno dilatorio, in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e colleganza ricompresi nel più ampio precetto di cui all’art. 38 co. 1, R.D.L. n. 1578/33, e specificatamente disciplinati dagli artt. 6 e 22 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 5 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 21 aprile 2011, n. 64

  • Art. 22 – Rapporto di colleganza.

    L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
    I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
    II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
    III. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.