Atteso che, ai sensi dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l’offerta di prestazioni e ogni altra attività diretta ad acquisire rapporti clientelari attraverso agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti, non è ravvisabile illecito disciplinare a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall’interessato di gestire l’accaduto, il mandato conferito in bianco da quest’ultimo.
Invero, ai sensi del canone I° dell’art. 35 c.d.f.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo →, il mandato ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione tuttavia che l’avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (certezza che, nella specie, derivava dalla sottoscrizione della procura in bianco da parte del cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 161