Viola gli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 18 c.d.f.Art. 18 cod. prev. – Rapporti con la stampa.Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riserva…Leggi il testo completo →, il professionista che, nel rilasciare un’intervista ad un settimanale locale con riguardo alla nota vicenda della vendita dei bond argentini, ne asserisca le presunte irregolarità, ne indichi i necessari rimedi (consistenti nell’agire nei confronti di banche e intermediari finanziari per ottenere l’annullamento dei contratti e la restituzione del denaro) e suggerisca a tale scopo di rivolgersi ad un’associazione di consumatori (Adusbef) della quale essi stessi ne siano rappresentanti, dovendosi ravvisare in una siffatta condotta sia il perseguimento di fini pubblicitari, sia l’offerta di servizi professionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 17 dicembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 3 luglio 2008, n. 61