Tag: cdf (prev.) art. 19

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Intervista non sollecitata – Mancanza di prova di fine pubblicitario – Illecito deontologico – Non sussiste.

    La condotta di due professioniste che, aderendo all’invito di un giornalista per un’intervista non sollecitata, danno notizia dell’apertura del proprio studio legale, fornendo materiale finalizzato prevalentemente all’attività divulgativa del giornale sul quale compare l’intervista, non mostra di per sé, in mancanza di prova di una volontà preordinata allo scopo, un fine di pubblicità, atteso che dette professioniste fanno riferimento unicamente a episodi « di colore », senza violare in alcun modo il segreto professionale, limitandosi a considerazioni dirette unicamente a rivendicare il ruolo femminile nella professione forense. Pertanto tale condotta non è suscettibile di sanzione disciplinare. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 21 maggio 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. De Palma), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 32

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di riserbo, dignità e decoro professionale – Procacciamento di clientela – Stampato contenente offerta di servizi professionali di ogni genere con l’ausilio di avvocati di fama nazionale – Illecito deontologico – Censura

    Il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’Avvocatura italiana, che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio, (Nella fattispecie il responsabile aveva predisposto e diffuso uno stampato di tenore autoelogiativo e con chiaro fine pubblicitario, contenente l’offerta di servizi professionali di ogni genere e per ogni settore, con l’ausilio di professionisti «di fama nazionale». Il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 30 aprile 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 23 aprile 1991, n. 56

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Precedenti procedimenti disciplinari – Circostanza aggravante – Sospensione.

    Accettare, se non addirittura sollecitare, il procacciamento di clienti e nascondere a questi gli effettivi termini economici di definizione delle vertenze trattate, è un comportamento che non si addice ai principi di moralità, decoro e dignità cui il professionista forense deve attenersi ed improntare la propria attività. Nella fattispecie, in considerazione del fatto che il comportamento censurato aveva creato anche danni economici alle parti assistite e che l’interessato aveva già riportato per precedenti trasgressioni le sanzioni dell’avvertimento e della censura, è stata inflitta la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi. (Rigetta ricorso contro decreto Consiglio dell’Ordine Bari, 20 dicembre 1980).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. De Palma), decisione del 20 luglio 1989, n. 116

  • Avvocato – Norme deontologiche – Informazione sull’attività professionale – Limiti – Captazione di clientela – Predeterminazione dei costi – Proporzionalità e adeguatezza – Fattispecie

    Configura impropria attività di captazione della clientela, come tale disciplinarmente rilevante, il messaggio pubblicitario il cui contenuto si presenti equivoco, suggestivo ed eccedente il carattere informativo consentito. (Nel caso di specie, le espressioni “L’angolo dei diritti” e “negozio”, utilizzate nel messaggio pubblicitario, sono state ritenute di natura prettamente commerciale, in quanto volte a persuadere il possibile cliente attraverso un motto pieno di capacità evocativa emozionale, eccedendo in tal modo l’ambito informativo razionale previsto dalla norma deontologica).
    Ancorché il Codice deontologico forense, lungi dal consentire una pubblicità indiscriminata, permetta la diffusione di specifiche informazioni sull’attività professionale al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo, tuttavia la peculiarità e la specificità della professione forense giustificano, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione, ed una tale verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale,
    La proposta commerciale che offra servizi professionali a costi predeterminati molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza con i minimi tariffari, dovendo piuttosto considerarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata in quanto proporzionato all’attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 15 dicembre 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione del 7 luglio 2011, n. 93

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha formulato i seguenti quesiti: a) È possibile stabilire presso uno studio legale la sede di un organismo di mediazione e/o di un ente di formazione (D.M. 180/2010)? b) È possibile svolgere in uno studio legale i procedimenti di mediazione di un organismo e/o i corsi di formazione di un ente (D.M. 180/2010) ed essere socio o associato dell’Ente accreditato?

    Premesso che, al riguardo, saranno a breve emanate dal Consiglio una serie di norme e/o integrazioni volte ad adeguare il vigente Codice deontologico forense alle fattispecie emerse a seguito dell’entrata in vigore della disciplina della mediazione-conciliazione ex D.Lvo n. 28 del 2010 e del coinvolgimento della figura dell’Avvocato in ambiti operativi diversi da quelli professionali, le disposizioni vigenti consentono comunque, ad avviso della Commissione, di rispondere compiutamente.

    Entrambe le fattispecie richiamate dal COA di Roma sono in parte riconducibili alla previsione recata dall’art. 19 del cod. deont., atteso che l’obbligatorietà ex art. 5 D.Lvo n. 28/2010 indurrebbe la frequentazione dello studio legale, nel quale ha sede un Organismo di mediazione, da parte di tutti coloro che debbano o ritengano opportuno esperire, ovviamente per il tramite di quell’Organismo, il procedimento di mediazione. Ne consegue che l’aver consentito l’insediamento di un Organismo nei locali ove si svolge l’attività professionale forense costituirebbe una condotta potenzialmente rivolta all’acquisizione di clientela con strumenti surrettizi, quindi non conformi a correttezza e decoro. A sostegno di tale orientamento può anche richiamarsi una precedente decisione del Consiglio in sede giurisdizionale, la n. 95 del 23/4/2004, confermata dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 309/2005.
    Ai quesiti posti dal COA di Roma, limitatamente alla parte in cui ci si interroga sulla liceità di stabilire in uno studio legale sia la sede dell’Organismo di mediazione e conciliazione, sia il luogo nel quale vengono esperiti i procedimenti di mediazione, si potrà quindi rispondere nei seguenti termini:
    Si rende responsabile di violazione dell’art. 19 del cod. deont. l’avvocato che consenta l’insediamento nel proprio studio di un Organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 e/o consenta ad altri od in via sistematica di svolgere nel proprio studio il procedimento di mediazione di cui agli artt. 3 e ss. del decreto anzidetto.
    La possibile contiguità fra uno studio legale ed un ente di formazione, di cui all’art. 17 del D.M. n. 180/2010, richiede invece, rispetto al precedente interrogativo, ulteriori approfondimenti.
    L’ente di formazione, infatti, in quanto preposto alla formazione dei mediatori, non potrebbe direttamente consentire all’Avvocato che ne ospiti la sede di acquisire nuova clientela. Allo stato, inoltre, la normativa non prevede l’obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimento obbligatori di mediazione, sicchè l’avvocato ospitante non potrebbe trarre giovamento dalla possibile conoscenza personale dei futuri mediatori, i quali, infatti, potrebbero fornire indicazioni partigiane per la necessaria scelta del difensore a coloro che si rivolgessero all’Organismo nel quale operano.
    Poiché, però, la difesa tecnica, non è vietata e l’avvocato potrebbe perciò partecipare al procedimento, non si può trascurare che la personale conoscenza dei futuri mediatori, da parte dell’avvocato ospitante l’ente formatore, potrebbe interferire con il corretto svolgimento del tentativo di mediazione e conciliazione, in quanto sarebbe in dubbio il dovere di neutralità, indipendenza ed imparzialità che compete al mediatore-conciliatore ex art. 60, comma 3, lett. r), della legge n. 69/2009 (legge delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).
    La comunanza della sede, intesa come evento di pericolo, potrebbe perciò comportare la violazione dell’art. 6 del cod. deont., in quanto l’attività dell’avvocato non verrebbe potenzialmente svolta con lealtà e correttezza. Ma la succitata circostanza potrebbe anche essere causa di patti scellerati, la cui commissione costituirebbe un vulnus inammissibile del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, atteso che una o più delle parti del procedimento si troverebbero inconsapevolmente in posizione di debolezza.
    Ritiene, infine, la Commissione, che l’eventuale rapporto societario o di associazione intercorrente fra l’avvocato e l’ente formatore non sia indifferente al rapporto che si stabilisce fra l’avvocato suddetto, in quanto eventuale difensore di una delle parti del procedimento di mediazione, ed il mediatore formatosi nell’ente del quale il difensore è socio. La terzietà del mediatore sarebbe, infatti, irrimediabilmente in dubbio.
    La medesima circostanza, peraltro, porta ad individuare la violazione ex se dell’art. 16, comma 2, del cod. deont. in relazione al divieto di esercizio del commercio, considerato che l’attività dell’ente formatore viene remunerata da coloro che chiedono di essere formati.
    Sotto diverso profilo, poi, si potrebbe anche ritenere violato il dovere sancito dall’art. 7, comma 2, del cod. deont., in quanto l’avvocato potrebbe venir meno al generale dovere di adoperarsi per la tutela del diritto.
    Per quanto sopra e ferma restando l’opportunità di ulteriori riflessioni sui temi richiamati dai quesiti in argomento, attesa la novità della materia, la Commissione ritiene che si possa rispondere all’ulteriore interrogativo posto dal COA di Roma come segue:
    L’avvocato non può consentire nel proprio studio sia l’insediamento della sede dell’ente formatore dei mediatori di cui agli artt. 17 e ss. del D.M. n. 180/2010, sia l’effettuazione dei corsi di formazione dell’ente medesimo.
    L’avvocato non può assumere la veste di socio, ovvero di associato, di un ente formatore di cui agli artt. 17 e ss. del D.M. n. 180/2010.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 14 luglio 2011, n. 70

  • Il quesito riguarda (del COA di Verbania) la possibilità per un avvocato iscritto al libero foro di assumere la presidenza di un’associazione di lavoratori autonomi e di professionisti di settore diversi da quelle legale e, ulteriormente, se presso lo studio dello stesso possa stabilirsi la sede di tale associazione (nello specifico di amministratori di condominio) indicandosi come numeri di telefono, fax ed e-mail quelli dell’avvocato.

    Per costante orientamento di questo consiglio (v. i pareri 29 gennaio 2009, n. 1 e 15 giugno 2009, n. 26) non sussiste ipotesi di incompatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e l’iscrizione all’albo degli avvocati onde sotto tale profilo pare compatibile anche l’assunzione dell’incarico di Presidente di un’associazione di liberi professionisti (ancorché delle più varie estrazioni professionali) che si siano riuniti per perseguire gli scopi comuni di utilità della loro professione.

    Completezza di esposizione vuole non si dimentichi come – per quanto attiene l’evidenziazione del numero di telefono e di tutti quegli altri dati, riferibili al singolo professionista che, in virtù dello stabilimento presso lo studio legale della sede dell’associazione, risultano come riferibili anche a quest’ultima – possa porsi un problema di incanalamento di potenziale clientela determinato dalla necessità di rivolgersi esclusivamente al numero dello studio-associazione per quei terzi che, quand’anche non interessati nell’immediato a prestazioni legali, potrebbero in futuro divenire clienti dello studio proprio in virtù dell’ ”occasionale” contatto iniziale.
    Giova ricordare che per giurisprudenza di questo Consiglio (sentenza n. 137 del 27/10/2008) viola l’art. 19 c.d.f. l’avvocato presso il cui studio sia ubicata un’associazione di categoria quando, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pone in essere un potenziale accaparramento di clientela, che potrebbe trovare origine e causa proprio nel riferirsi ad un professionista operante nella duplice veste di avvocato del libero foro e di rappresentante di associazione, talché la commistione dei ruoli potrebbe essere strumentalmente utilizzata per acquisire pratiche legali.
    La verifica della ricorrenza nel concreto dell’ipotesi prospettata integra accertamento rimesso al potere esclusivo del Consiglio dell’Ordine territoriale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 14 gennaio 2011, n. 17

  • Art. 19 – Divieto di accaparramento di clientela.

    E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
    I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
    II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
    III. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
    IV. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.