Tag: cdf (prev.) art. 19

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata.
    L’incrocio, sia pure saltuario, dell’attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell’utilizzo, per fini professionali, dell’intera struttura in cui opera ed agisce l’associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deplorevoli, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 11 giugno 2007)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 21

  • Il quesito (del COA di Lucca) riguarda la liceità deontologica di prestazioni svolte presso sedi di una associazione con carattere di gratuità relativamente al primo consulto legale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il richiamato parere 3 ottobre 2001 appare ancora attuale sia nella prospettazione della problematicità di risposte generali sia nel richiamo del limite all’attività dell’avvocato costituito dal divieto di accaparramento della clientela.
    Tale concetto mantiene un disvalore anche attuale, pure se adeguato all’evoluzione della sensibilità della comunità professionale e della società. L’attività di acquisizione della clientela è – di per sé – lecita, tanto più oggi, da che l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme hanno posto in evidenza (per quanto non assorbente, non preminente e tanto meno caratterizzante) l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale.
    Il disvalore deontologico continua a risiedere negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela che non devono essere, per l’appunto, alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”.
    L’articolo 19 del codice deontologico, dunque, vieta che per l’acquisizione di rapporti di clientela il professionista ricorra a mezzi illeciti e cioè assunti in violazione delle norme, sia di quelle dell’ordinamento generale sia di quelle disciplinari settoriali che delineano il corretto comportamento del professionista.
    Va ricordato che i canoni II e III di tale disposizione, introdotti nell’art.17 del codice deontologico il 27 gennaio 2006 e trasferiti all’art. 19 per ragioni sistematiche con la modificazione approvata il 14 dicembre 2006, sostanzialmente vietano l’offerta di prestazioni professionali, sia pubblica ed in incertam personam, sia privata.
    Quanto all’evenienza di una prima consulenza gratuita, va preso atto della libertà per l’avvocato di stabilire il livello dei compensi, come consentito dalla legge e deontologicamente lecito nei limiti della proporzione con l’attività prestata.
    In concreto la Commissione può dunque offrire soltanto indici in base ai quali potranno, caso per caso, essere confrontate le condotte rilevate in fatto. Tra questi una verifica dell’inequivocità e dell’ambito dell’offerta, in particolare tesa a chiarire se si tratti della proposta di gratuità per una consulenza organica e completa ovvero di un primo generico inquadramento del problema, non oneroso per prassi diffusa e dunque messaggio potenzialmente decettivo e suggestivo; ovvero la presenza delle altre segnalazioni informative previste dall’art. 17. Potrà inoltre essere opportunamente soppesato ogni altro elemento della fattispecie concreta in grado d’illustrare la finalità che, con l’offerta di gratuità, si propone l’iscritto”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 33

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Nozione – Comunicazione indirizzata a colleghi professionisti – Illecito deontologico – Esclusione.

    Il disvalore deontologico dell’attività di acquisizione della clientela, di per sé lecita e tanto più nell’attuale contesto in cui l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme pongono in evidenza l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale, risiede negli strumenti usati ai fini dell’accaparramento, i quali non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possono esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”.
    Deve ritenersi inidonea ad integrare la illecita condotta dell’accaparramento di clientela la comunicazione che abbia carattere sostanzialmente informativo e sia indirizzata verso un ben determinato gruppo di soggetti qualificati (professionisti) in grado di svolgere sulla stessa un completo e pertinente esame critico e che, sia pur indirettamente sollecitatoria di possibili rapporti clientelari, delinei un ambito di professionale disponibilità senza l’utilizzo di mezzi illeciti ma al contrario aperti e trasparenti, non contrastanti con i parametri di correttezza e decoro che sempre devono connotare l’attività dell’avvocato. (Nella specie, la comunicazione era rivolta non a terzi potenziali clienti ma a colleghi professionisti potenziali concorrenti, ai quali si proponeva soltanto un servizio per superare la difficoltà di trovare nell’ambito del distretto avvocati iscritti all’albo del Foro ecclesiastico regionale, ragion per cui il CNF ha escluso che la stessa fosse idonea ad alterare il fisiologico rapporto concorrenziale nel quale si sostanzia il concetto di accaparramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 1 febbraio 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 266

  • Pubblicità attività professionale – Limiti – Accaparramento di clientela – Nozione.

    Il Codice deontologico forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale. Ne consegue che il disvalore deontologico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f., non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”. (Nella specie, il CNF ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati attraverso la sigla “A.L.T. – Assistenza legale per tutti”, posta quale insegna dello studio legale con accesso diretto alla pubblica via, e l’offerta di “prima consulenza gratuita”). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 luglio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Violazione a mezzo stampa – Illecito deontologico – Sussistenza

    Viola il dovere di riservatezza propria della professione forense ex art. 9 C.D.F., nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti ex art. 18 C.D.F., il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale divulghi il contenuto della propria corrispondenza, inviata per conto dei propri assistiti.
    Pone in essere un contegno contrario ai principi di correttezza e riservatezza nonché violativo del divieto di pubblicità propri della professione forense, l’avvocato professionista che in ordine alle modalità di svolgimento di un incarico professionale renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate dalla stampa al fine di pubblicizzare la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 29 maggio 2006)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 26

  • Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Valenza captatoria – Divieto.

    In tema di pubblicità informativa e di rapporti con gli organi di stampa, deve ritenersi ingiustamente diretta ad accaparrare clientela ed a gettare discredito sulla categoria forense la pubblicazione di notizie dirette a promuovere, attraverso una sorta di continua celebrazione del proprio ruolo dal chiaro sapore concorrenziale, la propria immagine professionale piuttosto che non l’esigenza dell’informazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 12 dicembre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. CARDONE), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 173

  • Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Accaparramento di clientela.

    Va riconosciuto carattere decettivo al messaggio pubblicitario utilizzato dal ricorrente che, pubblicizzando l’istituto del “gratuito patrocinio” da tempo abrogato ed accompagnando tale pubblicità a quella di un’attività di “recupero crediti senza anticipazioni”, si presta effettivamente ad ingenerare l’equivoco che la prestazione offerta possa, in concreto rivestire il carattere della gratuità, così assumendo un chiaro sapore accaparratorio di clientela certamente lesivo del prestigio e del decoro della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 settembre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 169

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Divieto di accaparramento di clientela – Illecito deontologico – Effettivo raggiungimento di vantaggi economici – Irrilevanza.

    Viola l’art. 19 c.d.f. l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata un’Associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale “accaparramento” di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 15 gennaio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 137

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di correttezza e decoro – Offerta di prestazioni professionali a terzi – Violazione – Fattispecie.

    Viola i doveri deontologici di correttezza e decoro l’avvocato che offra, ai clienti di una società immobiliare destinataria di una proposta di collaborazione continuativa professionale una copertura legale completa con costo del servizio fissato dalla società e da quest’ultima direttamente incassato senza nulla corrispondere all’avvocato, nonché un’analoga copertura legale alla stessa società nel contenzioso con i propri clienti ad un prezzo minimo prestabilito (nella specie, € 1000,00 all’anno), con l’invito a dare massima diffusione e pubblicità ad una tale proposta sottolineandone l’attrattiva di mercato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 27 aprile 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Inserimento del nominativo di soggetto non abilitato nella carta intestata dello studio – Violazione doveri di lealtà, trasparenza e probità – Sussistenza.

    L’inserimento del nominativo di un soggetto non abilitato nella carta intestata di uno studio senza alcuna specificazione costituisce oggettiva agevolazione o condizione facilitante di un’abusiva spendita professionale e, come tale, condotta idonea ad integrare un illecito disciplinare, in quanto violativi dell’obbligo deontologico dell’avvocato di conformare la consentita pubblicità della propria attività in modo non equivoco e rispettoso dell’affidamento collettivo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 febbraio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 119