L’ufficio legale dell’ente pubblico cui fa riferimento l’eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall’art. 3 L.P.F. deve costituire un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico. Il contemporaneo svolgimento di una attività […]