Tag: cdf (prev.) art. 16

  • Il Consiglio richiedente (Foggia) intende sapere se la legge n. 339/2003, che ha escluso la possibilità di svolgere la professione forense mantenendo al contempo un rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale, si applichi anche a coloro che svolgevano la professione d’avvocato anche prima del 1996, anno in cui tale possibilità era stata introdotta.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La risposta è di segno senz’altro positivo.

    Lo svolgimento della professione d’avvocato a latere di un impiego pubblico a tempo parziale è stata possibile nel periodo tra il 1° gennaio 1997 (data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed il 2 dicembre 2003 (data di entrata in vigore della l. 25 novembre 2003, n. 339, che ha escluso l’applicabilità alla professione forense delle disposizioni precedenti). A coloro che si trovavano nella duplice condizione di avvocato iscritto all’albo e di dipendente pubblico è stata data la possibilità di optare per una delle due qualità nell’ambito di un ampio periodo transitorio, scaduto il 1° dicembre 2006.

    Con la circolare n. 35-C/2006, il C.N.F. ha ricordato l’importanza di procedere con sollecitudine e rigore alla cancellazione dei soggetti che non avessero optato per la libera professione. A queste conclusioni si è, chiaramente, allineata la Commissione nel suo parere 17 gennaio 2007, n. 2.

    Ciò premesso, non può sussistere alcun dubbio che la norma si applichi anche a coloro che prima del 1996 già possedessero l’iscrizione nell’albo degli avvocati, dal momento che nessun distinguo in senso diverso è formulato nel testo di legge.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51

  • Il quesito (del COA di Lucca) concerne la partecipazione di un iscritto ad una società di persone (s.n.c.) senza poteri di gestione e con successivo conferimento dei poteri di straordinaria amministrazione a tutti i soci. A ciò si aggiunge la costituzione, ad opera della prima società, di una seconda società (una s.r.l.).

    A seguito del rifiuto, da parte della Cassa forense, della corresponsione della pensione di vecchiaia a motivo dell’incompatibilità, il COA chiede:
    a) se la situazione descritta rappresenti un’incompatibilità ai sensi dell’art. 3 l.p.f.;
    b) quali siano gli effetti dell’eventuale perdita della qualità di socio dell’iscritto che si verificasse ad oggi;
    c) se sia potere della Cassa valutare una incompatibilità senza che vi sia una previa delibazione dell’Ordine di iscrizione dell’interessato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Il principio enunciato in più occasioni da questa commissione è che la partecipazione del professionista a società di persone appare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedano, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale (cfr.,di recente, i pareri 27 aprile 2005, n. 40 e 26 ottobre 2006, n. 67). In tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori.

    Quanto al quesito sub a), quindi, il Consiglio dovrà valutare, in relazione agli elementi a sua disposizione, se vi siano prove certe che le società coinvolte nel caso di specie non abbiano operatività commerciale. In caso contrario l’incompatibilità sussiste necessariamente.

    Rispetto al secondo punto l’incompatibilità non può venire meno con effetti retroattivi, e quindi la dismissione della qualità di socio produrrà effetti ex nunc.

    Da ultimo, per quanto richiesto sub c), non può esservi dubbio che la Cassa di previdenza ed assistenza forense ha il compito esclusivo di stabilire la continuità dell’attività professionale. Peraltro la legge afferma espressamente che «In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente, prelude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta» (art. 2, comma terzo, l. 22 luglio 1975, n. 319). Pertanto è escluso che la Cassa debba attendere o rimettere la propria determinazione all’intervento del Consiglio dell’Ordine”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2007, n. 42

  • L’Avvocatura distrettuale (de L’Aquila) chiede parere circa la possibilità di accogliere quale praticante avvocato presso i proprî ufficî un ispettore superiore di P.S., atteso che l’Ordine locale ne ha respinto la domanda di iscrizione in relazione al suo status di appartenente alle forze dell’ordine. La scrivente amministrazione evidenzia che l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione dell’ente di appartenenza a svolgere la pratica legale ai sensi del T.U. sul pubblico impiego.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Si deve senz’altro confermare il precedente e consolidato orientamento della Commissione che ravvisa nell’appartenenza alle forze dell’ordine un elemento ostativo all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

    Sul tema sono, infatti, intervenuti i pareri 22 novembre 2006, n. 83, 14 dicembre 2005, n. 93 e già 14 aprile 2000, n. 124.

    Ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza.

    Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato. Non a caso infatti, similmente ai doveri che incombono sull’avvocato, anche il regolamento che disciplina la pratica forense afferma che la pratica debba essere svolta con “…assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza” (art. 1, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101). L’obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che l’ispettore di P.S. ha comunque l’obbligo di rapporto, cioé il dovere di informare immediatamente i superiori e l’autorità giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notitia criminis.

    A ciò si aggiunge che nell’ordinamento delle forze di polizia, sia a carattere militare che non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l’indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi.

    Per quanto esposto la tutela dei fondamentale doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti.

    L’esistenza di un’autorizzazione allo svolgimento della pratica forense, concessa da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non muta i termini della questione, atteso che detta autorizzazione è necessaria a tutelare l’interesse della P.A. a che il pubblico impiegato sia al suo esclusivo servizio e non percepisca compensi da terzi senza previo assenso dell’ufficio di appartenenza. Al contrario l’incompatibilità tra lo status di appartenente alle forze di polizia e la condizione di praticante avvocato scaturisce dalla necessità di tutelare il libero esercizio della funzione giudiziaria e dei diritti di difesa, che si collocano all’evidenza su di un altro piano.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 39

  • L’Ordine (di Paola) formula quesito circa la possibilità, per un pubblico dipendente collocato in aspettativa, di conseguire l’iscrizione nell’albo degli avvocati limitatamente al periodo dell’aspettativa stessa.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Si ritiene di confermare, anche in questo caso, il consolidato orientamento della Commissione sul punto (cfr. pareri 10 marzo 2005, n. 14 e 22 novembre 2006, n. 83), in base al quale si ritiene che la condizione di aspettativa, non facendo venir meno il rapporto di pubblico impiego e si concreta solo in una temporanea sospensione delle obbligazione di prestare lavoro.
    Perciò, allo stato attuale della legislazione, la condizione di pubblico dipendente in condizione di aspettativa, è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 26

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) attiene alla funzione del liquidatore, nominato dal giudice nell’ambito di una causa per lo scioglimento di una società di persone. Si chiede se l’avvocato, chiamato a rivestire tale incarico, possa compiere atti di amministrazione della società volti a preservare il patrimonio societario e l’avviamento commerciale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La risposta al quesito dev’essere di segno positivo.
    L’attività di colui che compia atti di amministrazione di una società quale esecutore di un mandato giudiziale non ricade tra quelle oggetto del divieto di cui all’art 3 della legge professionale. Se ne distingue, infatti, poiché mancano del tutto quelle caratteristiche che assimilerebbero l’avvocato al comune imprenditore, e, in particolare, l’assunzione di un rischio d’impresa, l’esistenza di uno scopo di lucro diretto e personale, l’utilizzo del proprio nome e patrimonio a fini di commercio.”

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 marzo 2007, n. 8

  • Il quesito (del COA di Teramo) verte sulla legittimità di alcune dichiarazioni, rese da avvocati dipendenti pubblici, già beneficiarî della normativa sul tempo parziale, di voler permanere iscritti nell’albo nonostante il disposto della l. 25 novembre 2003, n. 339 che ha determinato l’insorgere di incompatibilità a partire dal 2 dicembre 2006.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito dell’Ordine di Teramo annuncia l’intenzione di allegare le dichiarazioni di due iscritti, intenzionati a conservare il proprio status di avvocati-dipendenti pubblici a tempo parziale, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Fortunatamente gli allegati non sono pervenuti al Consiglio, circostanza che avrebbe determinato l’inammissibilità del quesito, poiché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e, invece, attinente ad una vicenda specifica, nella quale – peraltro – sussiste giurisdizione d’appello del C.N.F.
    Vi è, perciò, la possibilità di fornire risposta al quesito formulato, ossia se possa considerarsi legittima l’aspirazione dell’avvocato che, avendo beneficiato della possibilità di svolgere la professione forense a tempo parziale così come prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, intenda conservare entrambe le posizioni senza esercitare l’opzione per una delle due.
    A questo proposito la Commissione si richiama in toto a quanto esposto nella recente circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricorda l’importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all’opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell’attività libero professionale esclusiva.
    Perciò, nel dare piena adesione alle motivazioni esposte nella circolare, si ritiene di fare cosa utile inviandone il testo al Consiglio richiedente il parere.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 2

  • Il quesito (del COA di Paola) concerne la cancellazione d’ufficio dell’avvocato divenuto pubblico dipendente, ed in particolare se essa debba essere disposta immediatamente oppure su richiesta dell’iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La cancellazione di colui che si trovi in condizioni di incompatibilità, potendo avvenire d’ufficio ai sensi dell’art. 37, R.D.L. 1578/1933, non è ovviamente subordinata ad alcuna comunicazione da parte dell’iscritto.

    Il Consiglio dell’Ordine provvede non appena ha notizia della sussistenza della condizione di incompatibilità o, al più tardi, in sede di revisione annuale degli albi, prevista dall’art. 16 del medesimo regio decreto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 13 luglio 2006, n. 41

  • Il quesito (del COA di Grosseto) riguarda la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di S.r.l. avente ad oggetto attività agricola

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Deve premettersi che il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, ed in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

    Nel caso di specie sono indicate chiaramente le generalità della professionista interessata.

    Si rammenta, tuttavia, il costante orientamento di questa Commissione (cfr., da ultimo i pareri 27 aprile 2005, n. 40 e 25 maggio 2005, n. 44), teso a distinguere nettamente i casi nei quali il professionista rivesta cariche di tipo simbolico o di vigilanza, e pertanto in generale compatibili con la professione forense, da quelli di attribuzione di poteri di gestione della cosa sociale, che determina invece una situazione d’incompatibilità.

    Tale valutazione deve farsi con riguardo alle previsioni dello statuto sociale e di eventuali atti integrativi dello stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 marzo 2006, n. 17

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Macerata) chiede se possa essere iscritto all’elenco speciale annesso all’albo un avvocato, divenuto dipendente di un ente pubblico (del quale sono fornite le generalità), il quale non è stato inquadrato nell’organico dell’ente come avvocato bensì come “istruttore direttivo amministrativo”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

    Tanto premesso, si ritiene di ricordare che il costante orientamento della Commissione (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15) considera, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, indefettibili i requisiti della precostituzione dell’ufficio legale dell’ente e dell’assegnazione esclusiva del dipendente all’ufficio stesso ed alla cura di cause ed affari propri dell’Ente.

    Anche la costante interpretazione della Corte di Cassazione è orientata nel medesimo senso (cfr. da ultimo le pronunzie a Sezioni Unite 6 luglio 2005, n. 14213 e 3 maggio 2005, n. 9096).

    Dunque deve inferirsi (come già chiarito nel recente par. 14 dicembre 2005, n. 91) che tutte le forme di cumulo d’incarichi comportano necessariamente il venir meno del requisito dell’esclusiva preposizione all’ufficio legale; del pari l’utilizzo temporaneo di personale afferente ad altri uffici e servizi per sopperire alle necessità dell’ufficio legale non può, evidentemente, considerarsi atto di valida e definitiva assegnazione del dipendente alla cura degli affari legali dell’ente di appartenenza, e dunque non può giustificare l’iscrizione nell’elenco speciale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 gennaio 2006, n. 1

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini) concerne la compatibilità con l’esercizio della professione di avvocato dell’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi (art. 16, legge 7 marzo 1996).

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – l’attività di mediazione creditizia esercitata professionalmente è incompatibile con l’esercizio della professione forense, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 RDL 1578/1933, a nulla rilevando norme previste in altri ordinamenti professionali che non siano esplicitamente abrogative di quelle dell’ordinamento della professione di avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 153