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  • Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di sapere se la carica di Presidente di una Associazione “onlus”, ovverosia senza scopo di lucro, costituisca una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense ai sensi della previsione recata dall’art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/1933.

    Come è noto, le cosiddette ONLUS, ovverosia le “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” hanno trovato regolamentazione nell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997; la succitata norma della vigente legge professionale sancisce, invece, l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con “l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.”.
    Il quesito, pertanto, si pone nei seguenti termini: una ONLUS svolge o meno attività commerciale? La mancanza, infatti, del fine di lucro si pone in posizione secondaria e non influente sulla soluzione del quesito, atteso che, di per sé, il commercio configura un’attività fondata sullo scambio di merce e/o servizi con equivalenti, ovvero con denaro. Non presuppone necessariamente, però, il fine di lucro.
    Orbene, posto quanto sopra, va osservato che il sovrarichiamato art. 10 consente alle ONLUS di svolgere attività non lucrative in svariati settori, per l’esclusivo perseguimento di scopi di solidarietà sociale. La medesima norma prevede altresì, alla lettera d) del comma 1, “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione ..” ed alla successiva lettera e) “l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione..”.
    Ancora, al successivo comma 2, la norma richiama “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie..”.
    Pare pacifico, quindi, che le ONLUS possano svolgere attività commerciale ed in tal senso si sono pronunciate anche le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 24883 del 2008, secondo la quale lo svolgimento di attività remunerata non è incompatibile con i fini di solidarietà di una Onlus.
    Per le ragioni dianzi esposte, si deve ritenere che l’esercizio della professione forense sia incompatibile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, R.D.L. n. 1578/1933, con la carica di Presidente di una associazione non lucrativa (ONLUS), qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza ma consentano l’esercizio di poteri gestionali.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 28 marzo 2012, n. 5

    Quesito n. 103

  • L’Ordine di Castrovillari, avendo ricevuto segnalazione relativa ad un iscritto esercente la professione, pur essendo dipendente comunale con contratto part-time, chiede se, in base alla vigente normativa, il detto professionista versi in condizioni di incompatibilità.

    Ai fini di una corretta risposta al quesito, va considerato che il R.D.L. 1578/33 stabilisce che l’esercizio della professione è “incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e in generale di qualsiasi Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”.
    Con la L. 662/96 tale norma venne parzialmente modificata prevedendosi un’eccezione al divieto per i dipendenti che abbiano ottenuto l’iscrizione dopo il 1996 e che risultando ancora iscritti abbiano optato per un rapporto a tempo parziale, fino al 50%.
    Nel 2003, con la legge n. 339, i divieti di cui al R.D.L. vennero ripristinati per la professione forense, cosicché ove mai il professionista che alla data del 1996 risultava ancora iscritto non avesse dato, entro il 2006, comunicazione all’Ordine dell’opzione, i Consigli sarebbero stati tenuti alla cancellazione d’ufficio. Ne consegue che l’esercizio della professione è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico, anche a tempo parziale.
    La legge n. 339/2003, peraltro, ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost., sent. N. 390/2006) nonché il controllo di compatibilità con le Direttive dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia, infatti, nella sentenza 2 dicembre 2010, Jakubowska, in c. C-225/09, ha chiarito che la Direttiva n. 98/5 CE, da alcuni invocata a sostegno della compatibilità, vada interpretata nel senso che lo Stato membro ben può imporre restrizioni all’esercizio simultaneo della professione forense e dell’impiego pubblico con il fine di conseguire l’obbiettivo della prevenzione dei conflitti d’interesse. Infatti, indispensabile condizione all’esercizio della professione è l’indipendenza dell’avvocato rispetto ai pubblici poteri, cosa che non può avvenire per il pubblico dipendente, seppure part-time, a cui si impone un dovere di subordinazione, non potendo egli agire in contrasto di interessi con la P.A.
    In sostanza, in virtù della normativa dettata dalla L. 339/03 non è consentito ritenere compatibile l’attività di pubblico dipendente part-time e l’esercizio della professione forense.
    La Commissione pertanto, considerando anche il quadro normativo e giurisprudenziale, rileva che, allo stato attuale, non si può ritenere ammissibile l’esercizio della professione forense da parte di dipendente statale (ancorché in possesso dei requisiti di legge relativi all’abilitazione professionale), che abbia optato per il part-time e che abbia ottenuto l’iscrizione. In conseguenza di quanto precede il professionista iscritto all’Ordine non potrà mantenere l’iscrizione nel relativo albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2

    Quesito n. 89

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova chiede di sapere se sussista l’incompatibilità di cui all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 (a norma del quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con l’esercizio del commercio in nome proprio ed altrui”) per un avvocato che ricopra la carica di Amministratore Unico di una società di capitali, di esclusiva proprietà dei soci dello studio legale, il cui unico cespite sia costituito dalla proprietà dell’immobile ove l’associazione professionale esercita l’attività.

    Va preliminarmente precisato che il dubbio può porsi solo nell’ipotesi in cui l’avvocato sia anch’egli socio dello studio legale interessato perché, ove così non fosse, dovrebbe sicuramente ravvisarsi un’ipotesi di incompatibilità in ragione di una carica ricoperta in una società proprietaria di immobili nel cui oggetto sociale rientri la compravendita e/o la gestione degli stessi.
    La ratio della norma richiamata è infatti quella di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell’avvocato nell’interesse del cliente evitando tutte quelle attività commerciali idonee ad incidere negativamente sul libero esercizio professionale perché rivolte alla cura di particolari e diversi interessi.
    Non vi è dubbio che vada riconosciuta natura di impresa commerciale ad una società che sia proprietaria di beni immobili, secondo la nozione di imprenditore commerciale delineata e delimitata dagli artt. 2082 c.c. e 2195 e che lo scopo di lucro, che integra requisito essenziale della nozione di impresa, sussista nel caso in esame nella sua accezione più ampia e cioè di “attività svolta con modalità astrattamente lucrative”.
    L’immobile nel quale è allocato lo studio associato e/o l’associazione costituisce quindi una parte dell’ampia organizzazione volta a fornire al cliente quella prestazione intellettuale cui concorrono i soci, i collaboratori, i dipendenti, i macchinari ed i beni di consumo e “pur non essendo di per sé suscettibile di produrre reddito in senso stretto” vi concorre in via mediata e con tutti gli altri elementi che costituiscono l’organizzazione dello studio legale associato: non è quindi un “immobile merce” ma un “immobile strumentale” per natura e destinazione.
    Da tanto non può però farsi automaticamente discendere l’esclusione dello scopo di lucro anche perché dalla particolare utilizzazione del bene (il reddito catastale degli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale ed artistica non deve infatti essere indicato nella dichiarazione dei redditi ex D.P.R. 22/12/1986 n. 917) discende ipso facto la percezione di un utile e/o di un lucro soggettivo sotto forma di minori oneri fiscali, e/o semplificazione a livello amministrativo e/o di gestione del bene che favoriscono il perseguimento di interessi e di utilità professionali comuni che devono comunque essere valutati al di là del formale raggiungimento di una mera parità di bilancio.
    La ragione dell’incompatibilità discende quindi dall’assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento “dell’esercizio del commercio”.
    La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione…) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza.
    Anche nel contesto delineato dal quesito la costituzione della società e l’attribuzione in proprietà alla stessa di un bene immobile, ancorché con fini di mero godimento, comporta quindi per l’avvocato (che ricopra cariche sociali) una violazione della ratio del principio di incompatibilità, posto che la carica stessa implica un cointeressenza all’attività commerciale e, comunque, una abilitazione all’esercizio della stessa.
    Deve pertanto ritenersi che sussista l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di Amministratore Unico di una società di capitali, di esclusiva proprietà dei soci dello studio legale, il cui unico cespite sia costituito dalla proprietà dell’immobile ove l’associazione professionale esercita l’attività. Al quesito proposto deve quindi fornirsi risposta positiva.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 24 maggio 2012, n. 28

    (Quesito n. 65)

  • Il Consiglio (di Siena) chiede parere circa la compatibilità tra la qualità di “imprenditore agricolo professionale” e la professione di avvocato ovvero la attività di praticante abilitato al patrocinio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ha preso in considerazione la seguente formulazione:
    “La Commissione ritiene, in linea generale, di confermare il proprio precedente orientamento, da ultimo affidato al parere 9 maggio 2007, n. 31, nel quale indicava alcuni criterî ritenuti utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Preliminarmente va chiarito che la problematica ha una propria consistenza se si ha riguardo al piccolo imprenditore agricolo, mentre è evidente che ove si sia in presenza di un titolare di una moderna impresa organizzata, anche nel settore agroalimentare, questi è un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui alla legge professionale.
    In particolare nel citato parere si osservava che figura del piccolo imprenditore agricolo non rientra tra quelle degli esercenti il commercio per le quali, ai sensi dell’art. 3 l.p.f., è prevista un’incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
    La connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono a questa condizione è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.
    Manca, perciò, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, qual’è ad esempio l’organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che è il “commercio” il carattere predominante dell’attività intrapresa anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    D’altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come infine modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
    Il profilo della soggezione al fallimento rimane, in ogni caso, un corollario anziché un criterio discretivo univoco.
    Si ribadiscono, dunque, le conclusioni già raggiunte: la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.
    E’ prerogativa del Consiglio dell’Ordine competente, esaminata la documentazione descrittiva dell’attività in questione, giungere ad una conclusione circa la compatibilità nel singolo caso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 44

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Ragusa) chiede se debba considerarsi conforme alle vigenti norme dell’Ordinamento Forense una convenzione tra un’Amministrazione Provinciale ed un Comune che prevede con particolari modalità l’istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, di difesa e assistenza in giudizio degli enti pubblici convenzionati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Si deve premettere che l’art.3 del R.D. n. 1578 del  1933, stabilita al co. 2  l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici  legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU.  14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009,  n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    La convenzione cui si riferisce il quesito fa riferimento al disposto dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), per i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”. La convenzione stessa prevede nel suo oggetto all’art.1 che la Provincia e il Comune (di non rilevanti dimensioni e fino ad ora privo di un ufficio legale proprio) costituiscano e conducano in forma associata un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza, gestione di controversie nella fase stragiudiziale e difesa e rappresentanza in giudizio. D’altra parte, all’art. 3 il Comune viene definito “Comune aderente”, all’art.5 si dice che il Responsabile dell’Ufficio Unico è individuato nel Dirigente del settore avvocatura della Provincia e che lo stesso provvederà “all’organizzazione del servizio”; all’art. 6 che “ la Provincia provvederà all’esercizio delle funzioni assegnate con personale proprio”; all’art. 7 che “per l’esercizio delle funzioni verranno utilizzate sedi, strutture e beni messi a disposizione dalla Provincia”; all’art. 8 si disciplina “il riconoscimento delle competenze professionali” alla Provincia da parte “dell’Ente convenzionato” secondo quanto previsto dal “Regolamento Speciale dell’Avvocatura Provinciale”, all’art. 9 si prevede l’adesione di altri Comuni.
    Le previsioni convenzionali sopra citate fanno ritenere che l’Ufficio che si vorrebbe istituire si porrebbe al di fuori delle previsioni della Legge n.224/2007 cui si dice volersi riferire: configurandosi nella realtà, malgrado l’affermazione contenuta all’art. 1, non tanto la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono; bensì la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del  proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa in giudizio che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 23 settembre 2009, n. 36

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) si riferisce alla possibilità, per un avvocato iscritto nell’albo, di assumere l’incarico di consigliere nel consiglio d’amministrazione di una società commerciale (nella specie, di una s.r.l.)

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La giurisprudenza, sia del Consiglio nazionale forense, sia della Corte di Cassazione, è ferma nel ritenere che la situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, prevista dall’art. 3, comma 1, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per il caso di “esercizio del commercio in nome altrui” ricorre nei confronti del professionista che ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza.
    Non ricorre, per contro, una situazione di incompatibilità quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del c.d.a., sia privo – per statuto sociale o per successiva deliberazione – dei poteri di gestione dell’attività commerciale, esercitati da un amministratore delegato (ex plurimis v. C.N.F., sent. 20 settembre 2000, n. 90; sent. 12 novembre 1996; Cass., sez. un., 5 gennaio 2007, n. 37).
    Ne deriva che, in linea generale e salvo particolarità di specifici casi (che spetta al C.O.A. di verificare di volta in volta), l’incarico di semplice consigliere di amministrazione di una società commerciale (nel caso di specie, di una s.r.l.) non determina una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, come, del resto, altre volte questa Commissione ha avuto modo di chiarire. In proposito vedasi il parere n. 35/1995, relativo al caso del semplice consigliere di amministrazione di una banca; sulla stessa linea anche i successivi pareri 25 giugno 2003, n. 130 e 25 maggio 2000, n. 25.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 luglio 2009, n. 33

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) verte sulla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati ed il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di valutare l’ipotesi sottoposta secondo i criteri già costantemente utilizzati nel passato, ossia verificando se le attività professionali determinino in concreto una condizione di incompatibilità suscettibile di rientrare tra i divieti posti dall’art. 3 l.p.f., tenendo conto delle attività tipiche e del regime giuridico che interessa altri albi od elenchi (v., ad es, i recenti pareri 20 febbraio 2008, n. 10 e 12 dicembre 2007, n. 57).
    Nel caso di specie si dovrà avere riguardo alla disciplina prevista dal d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 (così come modificato dal DL 28 dicembre 2001, n. 478), che fornisce lo statuto dell’attività di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori per conto di terzi.
    L’art. 1 fornisce una definizione dell’attività in parola quale «impresa che esegue trasferimento di cose verso corrispettivo», sicché la normativa utilizza il termine “professione” in senso lato e non più con l’intento di definire un’attività individuale a carattere intellettuale ed indipendente, come invece avviene nel campo delle “libere professioni”.
    Si deve pertanto concludere, in omaggio all’espressa dizione di legge, che l’attività di autotrasportatore per conto terzi costituisce una forma di impresa, ossia rappresenta “esercizio del commercio” incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi dell’art. 3 l.p.f.
    Il quesito menziona, peraltro, non tanto il documentato esercizio dell’attività economica bensì il “conseguimento” dell’abilitazione professionale, ossia l’iscrizione nell’elenco dei possessori del requisito di idoneità professionale conseguente al superamento dell’esame di idoneità di cui all’art. 8 del d.lgs. 395/2000. Al proposito va rilevato che detta iscrizione è, concorrendo gli altri presupposti di legge, già di per sé abilitante all’esercizio dell’attività di autotrasportatore e che pertanto non vi è alcuna separazione tra esame di abilitazione ed iscrizione (come è invece nel contesto delle libere professioni, ove numerosi sono i casi di soggetti valutati idonei ma mai iscritti negli albi e come tali non sottoposti ad alcun regime di incompatibilità). Ciò importa che la permanenza nell’albo degli abilitati può considerarsi già elemento costitutivo dell’attività commerciale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 23 luglio 2009, n. 31

  • Si chiede (da parte del COA di Forlì-Cesena) se vi sia incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e l’attività di amministratore di condominio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di ribadire quanto già espresso con il recente parere 29 gennaio 2009, n. 1, sulla scorta dei precedenti n. 104/2000 e n. 18/1995. Ivi si considera che, come in ogni caso nel quale è stata richiesta di un parere in tema di incompatibilità, è necessario partire dal presupposto che le incompatibilità di cui all’art. 3 l.p.f. rappresentano forme di restrizione di diritti soggettivi perfetti (pur disposte dall’ordinamento in omaggio ad un superiore interesse pubblico) e che perciò vanno applicate con un canone di stretta interpretazione e senza che siano ammissibili letture estensive.
    L’attività di amministratore di condominio si configura, in particolare, come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. cod. civ.); l’amministratore è nominato dall’assemblea dei condomini e può essere da questa in ogni tempo revocato.
    Si evince chiaramente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente all’incarico gestorio può essere svolta dall’amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato.
    Del pari, in assenza di un albo degli amministratori di condominio (v., sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 57/2007) il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
    Pertanto, ad abundantiam, va ricordato che l’amministratore di condominio dovrà svolgere qualunque attività, anche se del tutto estranea a quelle tipiche della professione forense, nel pieno rispetto dei canoni di dignità e decoro della professione forense.
    Perciò si ritiene che nulla osti – in sé – a che l’avvocato ricopra l’incarico di amministratore di condominio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 giugno 2009, n. 26

  • Quesito del COA di Velletri

    Un dipendente pubblico, intenzionato a valersi della facoltà di esonero dal servizio di cui all’art. 72 del decreto-legge 112/2008, chiede se la condizione di impiegato dello Stato esonerato sia compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    «L’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la concessione, peraltro facoltativa e rimessa alle necessità organizzative della P.A., dell’esonero dal servizio dei dipendenti prossimi al pensionamento.
    Peraltro, il rapporto giuridico di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione permane, anche in regime di esonero, fino al collocamento in quiescenza. Durante il periodo di esonero, e fino allo scioglimento del rapporto, specifica la legge che il trattamento erogato dalla P.A. è «cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche».
    Tuttavia dalle altre attività che l’interessato può svolgere va esclusa quella di avvocato stante l’espresso divieto sancito dall’art. 3 l.p.f. di intrattenere rapporti di lavoro dipendente con pubbliche amministrazioni ai fini dell’iscrizione negli albi».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 23 aprile 2009, n. 10

  • Il quesito (del COA di Milano) concerne la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense nel caso di “un soggetto dipendente comunale che operi in qualità di funzionario dei servizi formativi – insegnante di discipline giuridiche ed economiche” presso una “scuola paritaria di 2° grado”.

    «Viene in rilievo l’art. 3, comma 4, lett. a) del r.d.l. n. 27 novembre 1933 n. 1578 che prevede, in deroga al generale principio fissato dal comma 2° in tema di incompatibilità dell’esercizio della professione con l’assunzione di qualsiasi impiego, la compatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso “istituti secondari dello Stato”.

    Le disposizioni dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 recanti previsione di deroghe al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego sono norme di carattere eccezionale, non passibili, a mente dell’art. 14 delle disposizioni sulle legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica (in terminis, tra le tante: Cass., sez. un., 26 novembre 1996 n. 10490). Il comma quarto, lett. a) di detto articolo statuendo che, in deroga al principio generale accennato, l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, pone, perciò, una norma di carattere eccezionale non passibile di interpretazione ed applicazione analogica e, quindi, non estensibile al diverso caso di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato.
    In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5288/1998), adesivamente a quanto ritenuto in precedenza da questo Consiglio Nazionale Forense che, poi, ha mantenuto fermo il principio (cfr., da ultimo: C.N.F., 10 novembre 2005 n. 137 e 16 luglio 2008 n. 70). Trattandosi nel caso su cui verte il quesito di dipendente comunale, deve ritenersi sussistente l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 26 febbraio 2009, n. 6