Tag: cdf (prev.) art. 16

  • L’avvocato non può fare il mediatore immobiliare, neppure in via occasionale

    L’attività di mediatore immobiliare è incompatibile con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense, sicché comporta la cancellazione del professionista dall’albo se esercitata in modo continuativo, ovvero la irrogazione di una sanzione disciplinare se esercitata in modo occasionale per violazione dell’art. 6 ncdf, già art. 16 cdf codice previgente (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto una provvigione al momento della stipula di un contratto preliminare, senza tuttavia compiere alcuna attività riconducibile alla consulenza legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112

  • La violazione dell’obbligo di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo

    E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda o mantenga l’iscrizione all’albo in pendenza di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, trattavasi di contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate, circostanza che l’incolpato aveva sottaciuto al momento della domanda di iscrizione all’albo e nei successivi anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare di mesi nove di sospensione dall’esercizio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

  • Il dovere deontologico di evitare incompatibilità con l’esercizio della professione forense

    In tema di ordinamento professionale forense, qualora sia accertata una incompatibilità, ai sensi dell’art. 37, primo comma, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in relazione all’art. 3 dello stesso R.D.L., può farsi luogo all’adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall’albo. Ma ciò non esclude che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Nella specie l’incolpato, all’atto dell’iscrizione all’albo degli avvocati, aveva rilasciato false dichiarazioni circa lo svolgimento di un’attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone e, in sede di successive verifiche disposte dal consiglio dell’ordine, aveva omesso di dichiarare il persistente esercizio della detta attività).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Preden R- P.M. Maccarone V (conf.)

  • La carica di presidenza dell’API non è incompatibile con la professione forense

    L’API (Associazione Piccole Imprese) è un’associazione con finalità lato sensu sindacali e non può pertanto qualificarsi come società commerciale, sicché la partecipazione al Consiglio di amministrazione non comporta, per conseguenza, esercizio del commercio, neppure in via indiretta, occulta o per conto terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48

  • Iscrizione all’albo ed incompatibilità sopravvenuta

    L’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, un dipendente pubblico part time già iscritto all’albo professionale, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 339/2003 non aveva optato tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego come stabilito dall’art. 2 Legge cit., sicché il COA di appartenenza ne aveva disposto la cancellazione, ritenuta lecita dal CNF).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Grimaldi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 36

  • La rilevanza deontologica dell’esercizio di attività incompatibile con la professione di avvocato

    La violazione della previsione sulla incompatibilità non solo genera una grave responsabilità deontologica per la sua contrarietà all’art. 3 delle norme istitutive dell’Ordinamento Professionale Forense, ma si pone in contrasto con i generali principi di autonomia e indipendenza ed i doveri di probità, dignità e decoro che devono ispirare la condotta dell’avvocato, nonché con lo specifico ulteriore dovere di evitare incompatibilità ostative alla permanenza nell’Albo Professionale e con il divieto di esercitare attività commerciale, espressamente previsto dall’art. 16 del Codice Deontologico Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10

  • L’esercizio di una attività commerciale è incompatibile con la professione

    La professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che si riferirisce anche all’amministratore di società di persone o di capitali che eserciti una attività commerciale, a meno che non ricopra una carica meramente rappresentativa e onoraria o non abbia delegato tutte le funzioni gestorie ad altri soggetti (Amministratore delegato, Direttore generale, altri componenti del Consiglio di Amministrazione) in virtù di una facoltà statutariamente prevista (Nel caso di specie, dalle visure camerali risultava che l’incolpato era Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha richiesto, con nota del 29 maggio 2012, parere in ordine al seguente quesito: “se la carica di amministratore straordinario di Unità Sanitaria Locale, istituita con D.L. 6.2.1991 n. 35 convertito con modificazioni in L. 4.4.1991 n. 11, sia da ritenersi incompatibile con l’esercizio della professione forense”.

    Osserva preliminarmente la Commissione che, ai fini del corretto inquadramento normativo della materia de qua, la normativa indicata nel quesito risulta abrogata ad effetto del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133) e che la disciplina legislativa di riferimento si individua nel Decreto Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il cui art. 3, comma 1 bis ha comportato la trasformazione della Unità Sanitaria Locale, originariamente organo della regione, in Azienda “con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”. In considerazione di tale definizione, l’Azienda Sanitaria Locale viene comunemente inquadrata nella categoria degli enti pubblici economici.
    L’amministratore straordinario (o, più propriamente, commissario straordinario) è l’organo apicale dell’ente che, sostituendo in virtù di provvedimento regionale il direttore generale, accentra i poteri di indirizzo e di gestione dell’ente stesso; si tratta, quindi, di una funzione di amministrazione attiva e di rappresentanza esterna dell’ente.
    Il trattamento economico del commissario straordinario è espressamente previsto dalla legge e grava sul bilancio dell’ente pubblico.
    La Commissione ritiene, pertanto, sussistere, sia per la natura dell’attività che per la sua remunerazione, i profili di incompatibilità all’esercizio della professione ed alla permanenza stessa nell’Albo, prescritti dall’art. 3, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 20 giugno 2012, n. 42

    Quesito n. 162

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, con nota del Presidente in data 9 febbraio 2012 Prot. n. 247/2012/GB/cm, ha formulato richiesta di parere in ordine al seguente quesito: “Può essere iscritto all’Albo Professionale e alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense l’Avvocato che abbia assunto la funzione di Garante per l’infanzia e l’adolescenza nella Provincia Autonoma di Bolzano?”.

    Ha segnalato il Consiglio rimettente, ad illustrazione del quesito, che un proprio iscritto, nominato Garante per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi della Legge Provinciale 26 giugno 2009 n. 3 della Provincia Autonoma di Bolzano, ha richiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati in considerazione del regime di incompatibilità, posto dall’art. 6, comma 6 dell’anzidetta Legge Provinciale, tra la carica di Garante e “l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio e professione”; trattandosi di “incarico politico”, il Garante rimane estraneo al ruolo del personale provinciale e non gode di trattamento previdenziale.
    In considerazione di tale circostanza, l’interessato ha formulato al Consiglio territoriale nuova istanza di iscrizione nell’Albo, motivandola con “la necessità di mantenere l’iscrizione ad un ente previdenziale che gli assicuri copertura previdenziale e pensionistica”.
    Riferisce, infine, il Consiglio territoriale che, in identica situazione e per la medesima ragione, altro Consiglio dell’Ordine avrebbe accolto la domanda di iscrizione di un Garante con la “raccomandazione” di astenersi dallo svolgimento di alcuna attività professionale.
    Ritiene la Commissione che la legislazione provinciale sopra richiamata delinei un regime nitido dell’incompatibilità funzionale connessa all’assunzione della carica di Garante, al quale viene ex lege precluso l’esercizio – per quanto infra rileva – dell’attività professionale; tale chiara prescrizione normativa risulta, inoltre, corroborata dall’ulteriore previsione, contenuta nell’art. 6, comma 7 della stessa Legge Provinciale, che subordina la nomina dell’interessato alla “previa dichiarazione scritta” attestante l’insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità ostative all’assunzione dell’incarico.
    L’art. 8 della Legge Provinciale n. 3/2009 evidenzia, altresì, il trattamento economico (stipendio annuo, indennità integrativa speciale, indennità di funzione direttiva) attribuito al Garante e gravante sul bilancio della Provincia.
    Pur incidendo prevalentemente il delineato sistema sullo status dell’interessato in relazione alla funzione di Garante, lo stesso si riflette anche sulla condizione soggettiva del medesimo ai fini del possesso dei requisiti legittimanti la reiscrizione nell’Albo; la titolarità di un ufficio retribuito integra, infatti, causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 3, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.
    L’art. 16 del Codice deontologico forense impone, d’altro canto, all’avvocato il dovere di evitare situazioni di incompatibilità, risultando rilevante – secondo il Canone II della detta norma – la condotta di colui che abbia chiesto l’iscrizione nell’Albo in pendenza di cause di incompatibilità.
    Osserva la Commissione che la soluzione, indicativamente prospettata dal Consiglio rimettente con riferimento alla determinazione in materia di altro Consiglio dell’Ordine, di disporre l’iscrizione dell’interessato con l’impegno di quest’ultimo ad astenersi dall’esercizio professionale, non debba, per le ragioni esposte, essere condivisa, poiché essa, oltre a confliggere con l’espressa disciplina della L.P., introdurrebbe una preclusione all’esercizio ordinario della professione, direttamente conseguente all’iscrizione stessa e non suscettibile di compressione in via amministrativa, che non trova positivo riscontro in alcuna disposizione della legge Professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 24

  • Il COA di Milano ha chiesto di sapere se, a parere di questo Consiglio, un dipendente comunale, collocato in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato di consigliere comunale, possa essere iscritto all’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, altrimenti definita “Collegato lavoro”.

    La previsione succitata consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa “senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.” (comma 1); al comma 2, poi, specifica che durante il periodo di aspettativa “non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..”.
    Posto quanto sopra, la fattispecie richiamata dal COA richiedente comporta una considerazione preliminare. L’aspettativa della quale il dipendente comunale ha potuto, a richiesta, usufruire in ragione dell’incarico elettivo rivestito comporta la non retribuzione e l’onere di assumere a proprio carico “l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura..”. Prevede, però, che il relativo periodo sia “considerato come servizio effettivamente prestato.”.
    Viceversa, come visto, l’aspettativa usufruibile ex art. 18 del “Collegato lavoro” esclude, nel mentre, la decorrenza dell’anzianità di servizio.
    Per questo primo motivo, la richiesta del dipendente comunale, collocato in aspettativa a richiesta al solo fine di consentirgli di adempiere al mandato elettivo comunale, appare inammissibile.
    Anche qualora, comunque, egli avesse usufruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 della legge n. 183/2010, la sua richiesta non potrebbe essere accolta.
    Come già ritenuto da questa Commissione con i pareri 21 settembre 2011, n. 85 e 25 maggio 2011, n. 55, la collocazione in aspettativa non fa venir meno né il rapporto di lavoro con l’ente pubblico, né la natura di impiego retribuito del medesimo. Ne consegue, ad avviso di questo Consiglio, che permane in capo al dipendente pubblico in aspettativa l’incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 2, del R.D.L. n. 1578/1933 per i titolari di “qualunque impiego pubblico .. retribuito con stipendio sul bilancio … dei Comuni..”.
    Non osterebbe a tale orientamento la previsione secondo la quale l’aspettativa può essere chiesta “anche per avviare attività professionali ..”, per due ragioni.
    La prima è costituita dalla natura speciale della legge professionale, le cui previsioni possono essere derogate solo da norma specifica. La seconda è che, proprio per il summenzionato motivo, il comma 2 dello stesso art. 18 introduce per i dipendenti pubblici intenzionati a chiedere l’aspettativa ai sensi dell’art. 18 in narrativa, la speciale deroga dalle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 28 marzo 2012, n. 7

    Quesito n. 107