Tag: cdf (prev.) art. 16

  • Si chiede (da parte del COA di Bolzano) se sussista un’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’assunzione dell’incarico di amministratore di condominio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Come in ogni caso nel quale è stata richiesta di un parere in tema di incompatibilità, la Commissione ricorda come sia necessario partire dal presupposto che le incompatibilità di cui all’art. 3 l.p.f. rappresentano forme di restrizione di diritti soggettivi perfetti (pur disposte dall’ordinamento in omaggio ad un superiore interesse pubblico) e che perciò vanno applicate con un canone di stretta interpretazione e senza che siano ammissibili letture estensive.
    L’attività di amministratore di condominio si configura come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. cod. civ.); l’amministratore è nominato dall’assemblea dei condomini e può essere da questa in ogni tempo revocato.
    Si evince chiaramente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente all’incarico gestorio può essere svolta dall’amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato.
    Del pari, in assenza di un albo degli amministratori di condominio (v., sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 57/2007) il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
    Pertanto, ad abundantiam, va ricordato che l’amministratore di condominio dovrà svolgere qualunque attività, anche se del tutto estranea a quelle tipiche della professione forense, nel pieno rispetto dei canoni di dignità e decoro della professione forense.
    In conclusione, nulla osta a che l’avvocato ricopra l’incarico di amministratore di condominio. Con ciò si conferma quanto già pacificamente espresso dall’orientamento della Commissione, ed in particolare i precedenti pareri n. 104/2000 e già 18/1995».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 1

  • Il quesito (del COA di Trieste) riguarda l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale, del presidente del Consiglio di amministrazione di una società per azioni di gestione di servizi pubblici locali.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e adotta il seguente parere:

    «Va preliminarmente ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio sul tema nuovamente sottoposto all’esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori, in termini di capacità astratta. Di per sé, infatti, la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n.159). Sicché certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass. SS.UU. 5 gennaio 2007, n. 37).
    Con riferimento al caso specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è di stretta competenza del Consiglio locale. Senza sostituirvisi indebitamente, la Commissione rileva, da un lato, la natura gestoria del potere-dovere statutario di adozione dei provvedimenti d’urgenza, assistito anche dall’attribuzione di autonoma capacità di spesa, e – d’altro canto – le funzioni meramente esecutive assegnate dallo statuto alla figura del direttore generale.
    La natura potenzialmente pubblica e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001), mentre non è concretamente valutabile – innanzitutto in termini di coerenza statutaria e di estensione – la delega di poteri gestori ad altro amministratore”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 47

  • L’Ordine (di Mantova) richiedente riferisce che una locale azienda ASL ha istituito un “albo dei responsabili della sicurezza, prevenzione e protezione (R.S.P.P.)”, elenco non previsto dalla legge ma che pare volto ad agevolare le aziende nell’individuare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8-bis, d. lgs. 626/94. Si chiede, pertanto, se l’iscrizione in un siffatto elenco, preordinata allo svolgimento di una consulenza a carattere tecnico presso una clientela aziendale, possa considerarsi compatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Come da consolidata prassi della Commissione, è necessaria premessa che le disposizioni concernenti l’incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato sono eccezionali e restrittive di un diritto soggettivo perfetto, pur a tutela di un prevalente interesse pubblico, sicché esse sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di estensione analogica.
    Ciò posto, l’ipotesi prefigurata non può essere disgiunta dal tipo di attività che l’avvocato vada a svolgere a favore dell’azienda interessata, dal momento che l’elenco istituito dall’ASL non costituisce una nuova “professione” né ha carattere di elenco pubblico previsto dalla legge.
    Tali informazioni possono essere acquisite dall’Ordine nel caso specifico.
    La Commissione deve invece desumere il tipo di attività che i soggetti inseriti nell’elenco andranno a svolgere dal quadro normativo vigente.
    In particolare si deve avere riguardo ai soggetti di cui agli artt. 8 ed 8-bis del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, norma oggi abrogata, ma che trova una sostanziale continuità negli artt. 31 e 32 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
    Gli addetti ed i responsabili al “servizio di prevenzione e protezione” dell’azienda devono possedere alcuni requisiti di tipo formativo ed esperienziale (indicati nell’art. 32 cit.), ma quanto al regime professionale possono essere sia dipendenti dell’azienda sia soggetti esterni; in ogni caso, poi, devono reperirsi figure estranee al complesso aziendale in assenza di personale interno provvisto delle qualifiche necessarie.
    Pertanto è necessario concludere che la mera iscrizione nell’elenco istituito ad opera dell’ASL non vale di per sé ad influenzare il regime delle incompatibilità: se l’interessato instaura un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa allora sarà senz’altro necessaria la cancellazione dall’albo degli avvocati; se, al contrario, egli presta un’attività di consulenza mantenendo la propria qualità di libero professionista, non sussistono elementi di incompatibilità.
    Quanto alla circostanza, evidenziata nel quesito, che l’apporto fornito dal professionista all’azienda cliente sia di carattere più tecnico che legale non pare possa costituire oggetto di un sindacato di merito, sia perché nella materia della sicurezza sul lavoro si intrecciano profili giuridici con questioni più strettamente tecniche, sia perché la consulenza legale non è, nel nostro ordinamento, sottoposta a controlli di contenuto o a speciali divieti.
    In conclusione si evidenzia che, pur sussistendo in capo al Consiglio dell’Ordine il più pieno potere di verifica delle circostanze di ciascun singolo caso, non emergono nella fattispecie indicata elementi idonei a determinare un’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la presenza nel descritto elenco».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 11 dicembre 2008, n. 37

  • Il quesito (del COA di Como) riguarda la compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati di soggetto che intenda svolgere attività di mediazione familiare in modo indipendente ed in totale autonomia rispetto alla professione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’attività di mediazione familiare non si configura, allo stato, come attività regolamentata; sono note alcune libere associazioni di settore, una delle quali risulta iscritta al CNEL, secondo il V rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate (aprile 2005).
    Dal sito web di una di esse (Società italiana di mediazione familiare) si ricava che «per mediazione familiare si intende quel percorso finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, in cui in un contesto strutturato, un terzo “neutrale”, cioè un professionista equidistante dalle parti, con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario favorisce la ricerca di soluzioni sufficientemente buone per la riorganizzazione delle relazioni familiari, a seguito di conflitti connessi con eventi critici quali la scissione della coppia sposata o non sposata».
    A proposito della compatibilità col mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati va innanzitutto premesso il costante orientamento della Commissione, sicché va confermato che le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli.
    Nel caso non si ravvisa motivo d’incompatibilità.
    Dal punto di vista oggettivo, infatti, l’attività di mediazione familiare si configura come una generica prestazione di consulenza (di area psicologica, giuridica e sociale) autonomamente e liberamente richiesta dai committenti tendente a favorire il raggiungimento di accordi tra parti in conflitto. In tal senso essa appare compatibile ed anzi coerente con una tipologia caratteristica d’esercizio della professione legale. La mediazione familiare poi non è certamente inquadrabile tra le attività d’impresa ed è del tutto diversa dalla mediazione (art. 1754 e seguenti del codice civile) alla quale fa riferimento l’art. 3 della legge professionale, finalizzata alla conclusione di affari e non alla soluzione di conflitti personali.
    Anche sotto il profilo disciplinare, dall’esame dei codici di autoregolamentazione adottati dalle varie associazioni che risultano costituite, non è dato rilevare situazioni di contrasto rispetto al codice deontologico forense quanto, in particolare, alla riservatezza ed ai diritti degli utenti (anche in relazione ai compensi). Una di tali associazioni (Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari – A.N.A.Me.F.), anzi, si caratterizza per la doppia formazione ed il codice di autoregolamentazione dalla stessa adottato prevede espressamente il rispetto anche del codice deontologico forense.
    Pur non comprendendosi con precisione a quali modalità si faccia riferimento nel quesito relativamente all’esercizio indipendente ed in totale autonomia delle due attività (quella d’avvocato e di mediatore familiare), è evidente come la separazione degli interventi per l’uno e l’altro titolo sia da condividere in conformità all’orientamento etico della mediazione familiare che prevede autonomia dall’ambito giudiziario, apparendo di fatto non sovrapponibili, rispetto ai medesimi soggetti, i campi dell’attività prestata. Al proposito il codice di autoregolamentazione A.N.A.Me.F (art. 5) vieta esplicitamente al mediatore familiare di esercitare, con le stesse persone, una funzione diversa da quella di mediatore. Anche con riferimento all’attività di mediazione familiare, in particolare, la Commissione ritiene possa operare il divieto di cui all’art. 51, canone primo, del vigente codice deontologico forense”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 aprile 2008, n. 17

  • Il quesito (del COA di Taranto) concerne l’eventuale insussistenza di causa di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione dell’incarico di difensore civico presso un ente pubblico territoriale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione consultiva ritiene di confermare il proprio precedente consolidato orientamento (cfr. i pareri 6 ottobre 2005, n. 77 e il n. 52/1995, in I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), a cura di V. Panuccio, Milano 1998, 51-52).
    In tali circostanze si è esclusa la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la professione forense e la funzione di difensore civico, costituendo quest’ultimo un incarico di natura onoraria e non professionale.
    Nell’attuale quadro normativo è demandata allo statuto comunale o provinciale la disciplina delle modalità di elezione del difensore civico, l’impiego di risorse dell’ente per il suo ufficio nonché i suoi rapporti con l’organo consiliare (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 11). Si tratta perciò di un incarico elettivo, al quale corrisponde un compenso di tipo indennitario e che non comporta un rapporto di subordinazione gerarchica verso l’Amministrazione.
    Perciò la disposizione dell’art. 3, commi secondo e terzo, del R.D.L. 1578/1933 non si applica all’incarico di difensore civico, ivi prevedendosi lo “stipendio” pubblico ovvero un diverso “impiego” quali elementi incompatibili con l’esercizio della professione.
    Rimane integra, ovviamente, la competenza dell’Ordine a vigilare affinché gli incarichi conferiti a proprî iscritti da parte delle Pubbliche amministrazioni si svolgano in modo da preservare l’indipendenza degli stessi ed in forme compatibili con gli obblighi deontologici.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 aprile 2008, n. 15

  • Il quesito (del COA di Ferrara) verte sulla sussistenza di causa di incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e l’iscrizione nella Camera di commercio quale unico socio accomandatario di una società commerciale “attualmente inattiva”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Deve ritenersi che l’iscritto in argomento versi in situazione di incompatibilità e sia tenuto a rimuoverla, pena l’avvio del procedimento di cancellazione, a nulla rilevando la circostanza di fatto dell’attuale inattività della società; il Consiglio nazionale forense ha avuto modo di pronunziarsi su fattispecie analoga in sede giurisdizionale, statuendo che “L’avvocato che, in violazione dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/33, assuma il ruolo di socio accomandatario in una società commerciale, indipendentemente dalla effettuazione di concrete operazioni imprenditoriali, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun iscritto è tenuto (CNF, 16 maggio 2001 n. 85).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 20 febbraio 2008, n. 11

  • Il quesito (del COA di Brescia) concerne la sussistenza di cause di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività di agente di calciatori.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Benché sia oggi consentito, entro certi limiti, il patto di quota-lite (cfr. art. 45, c.d.f., riformato a seguito della cd. “Legge Bersani”), resta ferma, a parere di questa Commissione, l’incompatibilità dell’attività di avvocato con quella di agente di calciatori, in quanto l’art. 3, RDL 27 nov. 1933, n. 1578, prevede quale espressa causa di incompatibilità, sia “l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui”, che “la qualità di …mediatore”.
    è comunque da rilevare che la normativa professionale della F.I.G.C. prevede che “ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente” (art. 5, reg. F.I.G.C.). Ne consegue che l’avvocato potrà svolgere attività professionale sia nell’interesse dei calciatori che di società sportive, senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, con la necessaria limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato.
    Si conferma e si integra l’orientamento già espresso nel parere n. 16 del 27 aprile 2005, e nel parere n. 146 del 17 luglio 2003: pertanto il Consiglio dell’ordine degli avvocati dovrà negare l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori, ovvero coloro che già facciano parte di entrambi gli albi debbono optare per una delle due iscrizioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 20 febbraio 2008, n. 10

  • Si chiede (da parte del COA di Ferrara) parere circa la sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio professionale in capo ad un iscritto che sia altresì socio accomandatario di una s.a.s. la quale, però, risulti “inattiva” all’esito della visura presso la Camera di commercio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) e la società ha obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
    L’attività commerciale è sempre consentita, sì come la permanenza nel predetto registro, fino al momento nel quale si conclude la fase liquidatoria della società stessa (art. 2312 in relazione all’art. 2315 c.c.).
    Pertanto la qualificazione “società inattiva” non rileva ai fini della connotazione di soggetto esercente il commercio, poiché la società può compiere atti di carattere commerciale in ogni momento e la responsabilità dei socî si estende a tutte le obbligazioni presenti e passate.
    La conclusione è, necessariamente, che il socio accomandatario di s.a.s. non può svolgere la professione d’avvocato, rientrando nella previsione di cui all’art. 3 l.p.f.
    Va da ultimo ricordato che il Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ha ritenuto che l’assunzione della qualità di socio accomandatario in società commerciale, a prescindere dall’effettivo esercizio del commercio, rappresenti un contegno deontologicamente rilevante (cfr. C.N.F., sent. 16 maggio 2001, n. 85)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 16 gennaio 2008, n. 3

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati di un soggetto che svolga attività d’insegnamento di guida di autoveicoli in qualità di istruttore, ed in regime di “collaborazione coordinata e continuativa”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La dottrina giuslavoristica e la giurisprudenza riconducono correntemente la tipologia contrattuale della cosiddetta parasubordinazione, nella specie della “collaborazione coordinata e continuativa” (nell’attualità, “lavoro a progetto”), all’ambito del lavoro autonomo. La Commissione ritiene pertanto -in via generale- di poter escludere la causa d’incompatibilità (di cui all’art. 3 della legge professionale e fatte salve le eccezioni ivi indicate) dell’”impiego retribuito”, identificabile nel lavoro tipicamente subordinato.

    Accantonate le altre ipotesi minori, certamente estranee alla fattispecie prospettata, resta da esaminare la causa d’incompatibilità consistente nell’”esercizio di commercio”. Pur dovendo tale esame essere condotto su elementi fattuali non disponibili per questa Commissione, il tipo di attività descritto (istruttore di guida su autoveicoli) ed il regime giuridico indicato per il rapporto con il soggetto prestatore verso l’esterno del servizio, inducono ad escludere l’esercizio d’impresa e con esso l’incompatibilità rispetto all’iscrizione.

    La circostanza che si tratti di attività poco usuale, del tutto estranea all’ambito della professione legale, con le occasioni di rapporti e contatti continuativi che la stessa potrà comportare, indurrà certamente il Consiglio richiedente a prestare particolare attenzione circa il rispetto, in concreto, delle regole comportamentali del codice deontologico forense”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 57

  • Il quesito (del COA di Marsala) riguarda il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale di un dirigente del settore “affari legali, contenzioso e contratti” di un ente pubblico, a seguito di una riorganizzazione interna del medesimo settore con la quale si siano affidati all’ufficio compiti ulteriori rispetto alle attività tipiche degli uffici legali (in ispecie la consulenza in materia di immigrazione e la temporanea gestione di una biblioteca).

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia di iscrizioni e tenuta degli albi.

    La Commissione, in via generale e nell’intento di fornire un’indicazione utile all’Ordine, ritiene di ribadire il proprio costante orientamento (v., da ultimo, parere 22 novembre 2005, n. 88) basato sul principio secondo cui, in forza della norma di cui all’art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato dipendente di un ente pubblico sia e resti iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali.

    Si segnala poi che, in via ulteriore rispetto alla precedente costante sua giurisprudenza, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2005, n. 14213) ha precisato che la norma che consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei legali di enti pubblici presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato all’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Secondo la Corte non si ha siffatto inquadramento quando tale destinazione sia liberamente revocabile dall’autorità che l’ha disposta, essendo invece necessario – ai fini dell’iscrizione – che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 56