Sospeso disciplinarmente l’avvocato condannato per sfruttamento della prostituzione

Lo sfruttamento della prostituzione, per il suo intrinseco disvalore morale e sociale, costituisce una palese violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), con conseguente compromissione dell’immagine dell’avvocatura quale entità astratta e contestuale perdita di credibilità della categoria forense (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale a due anni di reclusione per aver, in concorso con altri, sfruttato la prostituzione di diverse donne, concedendo loro in locazione a canoni sproporzionati alcuni immobili di sua proprietà).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 86 del 20 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 20 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Caltanissetta, delibera n. 38 del 14 Novembre 2022 (sospensione)