Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la richiesta dell’incolpato di riduzione della sospensione disciplinare in ragione della sospensione cautelare già scontata dal medesimo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 86 del 20 marzo 2026
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 163/2025, CNF n. 243/2023, CNF n. 87/2023.
Inoltre, sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. CNF parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 20 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Caltanissetta, delibera n. 38 del 14 Novembre 2022 (sospensione)