Sospensione per l’avvocato che falsifichi la data della procura alle liti (quand’anche col consenso del cliente)

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, quand’anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente (nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all’estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall’avvocato).

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1° ottobre 2025

Vedi Requisitoria Procuratore generale

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