In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Minervini), sentenza n. 149 del 16 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 16 Aprile 2026 (accoglie)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 79 del 25 Novembre 2024