SANZIONI DISCIPLINARI – Applicazione del principio del favor rei in sede d’impugnazione – Individuazione della norma più favorevole – Criteri – Conseguenze – Fattispecie.

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il giudice dell’impugnazione – una volta individuato, in applicazione del principio del favor rei previsto dall’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, il regime sanzionatorio più favorevole con riguardo alla concreta vicenda disciplinare – non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo della cornice edittale prescelta, al criterio seguito dalla decisione impugnata, potendo anche applicare per intero la sanzione ritenuta più favorevole, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, in cui il giudice d’appello, pur accogliendo la doglianza dell’appellante, aveva irrogato il massimo edittale del regime sanzionatorio ritenuto più favorevole, sebbene il giudice di primo grado avesse irrogato la sanzione del doppio del minimo del regime diverso).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 30313 del 31 ottobre 2023

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

Risultati della ricerca: 448

parere

Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 61 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 18 Marzo 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 24 Gennaio 2012 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25012 del 25 Novembre 2014 (respinge)