Qualora l’iscritto impugni erroneamente al CNF (anziché al CDD) il richiamo verbale applicato in sede di adunanza plenaria (art. 14 comma 4-bis Reg. CNF n. 2/2014), in virtù del principio generale della translatio iudicii, l’atto può essere riqualificato quale ricorso in opposizione ex art. 14, comma 4-bis, del Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti del procedimento al Consiglio Distrettuale di Disciplina(1). Tuttavia detta conversione presuppone che l’impugnazione stessa sia tempestivamente proposta, dovendo altrimenti dichiararsene l’inammissibilità, con conseguente esclusione della translatio judicii(2) (Nel caso di specie, l’erroneo ricorso al CNF era stato proposto tenendo conto della sospensione feriale dei termini, che tuttavia non si applica all’impugnazione de qua, ove correttamente proposta dinanzi al CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 413 del 30 dicembre 2025
NOTE
(1) In senso conforme, CNF n. 411/2025, CNF n. 196/2025, CNF n. 314/2024, CNF n. 308/2024, CNF n. 301/2024, CNF n. 281/2024.
(2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024, secondo cui la translatio iudicii non sana eventuali vizi o decadenze maturate.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 413 del 30 Dicembre 2025 (respinge) (richiamo)– Consiglio territoriale: CDD, delibera