Ratio e limiti (oggettivi) dell’obbligo di rinunciare al mandato per l’avvocato che intenda testimoniare su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto

L’obbligo per l’avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 c.d.f.Art. 58 cod. prev. – La testimonianza dell’avvocato.Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non…Leggi il testo completo →) non può che operare nello medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei ruoli stessi, cioè che l’avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo; nulla invece la norma dice, né può dire, in relazione all’eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l’avvocato è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottarvisi (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per aver testimoniato in un procedimento penale a favore di un proprio cliente, che assisteva in un diverso procedimento, peraltro di natura civile, senza rinunciare a tale mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (censura)