Tag: cdf (prev.) art. 58

  • Ratio e limiti (oggettivi) dell’obbligo di rinunciare al mandato per l’avvocato che intenda testimoniare su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto

    L’obbligo per l’avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 cdf) non può che operare nello medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei ruoli stessi, cioè che l’avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo; nulla invece la norma dice, né può dire, in relazione all’eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l’avvocato è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottarvisi (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per aver testimoniato in un procedimento penale a favore di un proprio cliente, che assisteva in un diverso procedimento, peraltro di natura civile, senza rinunciare a tale mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172

  • La ratio del divieto di testimonianza per l’avvocato su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto

    L’obbligo per l’avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 cdf) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172

  • Il Consiglio dell’Ordine (Biella) chiede parere sulla possibilità, per un avvocato che sia stato legale di fiducia di un cliente defunto, di deporre quale testimone circa la volontà e gli atti posti in essere dal de cuius nell’ambito di una controversia promossa da un erede che si assume pretermesso, ovvero sulla necessità di conservare il segreto professionale. Quanto all’assunzione della testimonianza vi è il consenso di solo alcune delle parti coinvolte nel giudizio, mentre altre vi si oppongono.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 622 c.p.), e l’oggetto di un diritto dell’avvocato medesimo, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero (art. 200 c.p.p.).

    Tale profilo riferibile all’avvocato non esaurisce il contenuto giuridico dell’istituto del segreto professionale. Lo stesso è infatti soprattutto l’oggetto di un diritto soggettivo del cittadino cliente che entra in relazione con l’avvocato. Esiste cioè un diritto del cittadino-cliente a che il professionista si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale. Ed è tale diritto che assume i connotati di un diritto fondamentale, nella specie del diritto fondamentale di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

    Piuttosto che sul versante del “privilegio” dell’avvocato a non dover fornire, se richiesto, certe informazioni acquisite dal cliente, l’ancoraggio del segreto professionale all’art. 6 CEDU (diritto al giusto processo), e dunque all’art. 6 Tr. UE, che riconosce come principi fondamentali del diritto comunitario le tradizionali costituzionali comuni dei Paesi membri, conduce alla concettualizzazione di un diritto fondamentale al segreto professionale in capo al cittadino cliente, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto sussistere senza alcuna limitazione di ordine soggettivo (ad esempio con riferimento al detenuto) <RN f=’R’> (1) </RN>.

    In questo senso l’avvocato generale presso la Corte di giustizia, nel noto procedimento (ancora pendente) relativo alla seconda direttiva antiriciclaggio, si è di recente riferito al segreto professionale nei termini di un “valore fondamentale degli Stati di diritto che formano l’Unione europea” <RN f=’R’> (2) </RN>. Alla luce di queste considerazioni, dovrebbe essere considerata con particolare cautela la questione della eventuale rilevanza della volontà del cliente – o di chi gli succede nella titolarità delle relative posizioni giuridiche – ai fini della permanenza in capo all’avvocato del relativo obbligo di segretezza, dovendosi piuttosto concludere, in via generale, nel senso della non “disponibilità” del diritto al segreto professionale. Quale valore fondamentale dello Stato di diritto nell’Unione europea, il segreto professionale non dovrebbe insomma configurarsi come diritto disponibile dal cliente, bensì come istituto giuridico complesso, segnato da esigenze di protezione che trascendono le singole situazioni giuridiche soggettive di volta in volta coinvolte.

    In questa cornice si inscrivono le norme deontologiche direttamente rilevanti nel caso in esame: l’art. 58, in forza del quale, “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”, e ovviamente, l’art. 9, ai sensi del quale “È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”; è bene ricordare altresì che la cessazione del mandato non estingue il segreto, come è confermato dal primo canone dello stesso art. 9, per il quale “L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale”. La morte del cliente, dunque, come nel caso di specie, non comporta certo la cessazione del vincolo al segreto professionale.

    Così ricostruito l’istituito nella sua collocazione ordinamentale, nonché alla luce delle norme deontologiche rilevanti, resta pertanto da considerare l’oggetto del dovere di riserbo. Alla luce della ampia formulazione del citato articolo 9, che contempla le circostanze apprese nell’esercizio del mandato, pare potersi dire che l’avvocato sia tenuto al riserbo con riferimento certamente all’attività prestata (giudiziale o stragiudiziale che sia), ma anche alle informazioni eventualmente assunte dalla parte assistita, o comunque conosciute in ragione del mandato. Potrebbe pertanto ritenersi ammissibile, sotto il profilo deontologico, una testimonianza avente ad oggetto non elementi di fatto, obiettivamente apprezzabili, ma elementi soggettivi, relativi alle intenzioni e/o alla volontà manifestate dall’assistito, anche se, sotto il profilo processuale, forte sarebbe il rischio della inammissibilità di una testimonianza implicante un giudizio, Parimenti potrebbe considerarsi ammissibile sotto il profilo deontologico (ma con la medesima rischiosa conseguenza in ordine alla inammissibilità processuale) la deposizione dell’avvocato avente ad oggetto la propria soggettiva opinione circa la volontà dell’ex cliente, in quanto così facendo l’avvocato svelerebbe non un dato oggettivo del cliente o ex cliente, bensì un dato soggettivo relativo a sé stesso.

    Deve poi da ultimo rilevarsi come certamente prosegua in capo a ciascun erede disgiuntamente la titolarità della posizione giuridica attiva vantata dal cliente defunto ed avente ad oggetto la pretesa giuridicamente azionabile a che l’avvocato si attenga al segreto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 9 maggio 2007, n. 9

    (1) Corte europea dei diritto dell’uomo, 28 novembre 1991, S. c. Suisse, in Rev. Trim. droit de l’homme, 1993, 295 e 297.
    (2) Cfr. Conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro in causa C-305/05 (presentate il 14 dicembre 2006).

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la sussistenza o meno di un obbligo in capo al difensore di rendere testimonianza sul contenuto di proposte transattive di cui si è avuto conoscenza nel corso di un giudizio.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
    – L’art. 28 del codice deontologico forense impone all’avvocato il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
    Tale divieto deve ragionevolmente intendersi esteso ad ogni forma di corrispondenza con i colleghi (anche orale, telefonica o telematica) e non solo alla corrispondenza scritta; deve ritenersi del tutto inderogabile quando il dialogo fra colleghi sia stato espressamente o implicitamente qualificato come riservato. Conseguentemente, il contenuto di conversazioni riservate tenute da avvocati anche su proposte transattive deve essere qualificato oggetto di conoscenza “per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”, e quindi oggetto di segreto professionale ai sensi dell’art. 200 c.p.p.; tale qualificazione comporta la facoltà di astensione dal deporre come testimone, prevista dall’art. 249 c.p.c., per il richiamo contenuto in tale norma.
    La facoltà di astensione accordata dal legislatore di rito, correlata con la prescrizione deontologica innanzi richiamata, comporta per l’avvocato l’esclusione dell’obbligo di rendere testimonianza sulle proposte transattive trasmesse dal difensore della controparte; né sul doveroso esercizio della facoltà di astensione può incidere la volontà della parte assistita, trattandosi di regole stabilite nell’interesse generale al corretto esercizio della professione d’avvocato, e quindi di interessi estranei al legittimo suo potere di disposizione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 61

  • Avvocato – Norme deontologiche – Testimonianza dell’avvocato – Mancata rinuncia al mandato – Illecito disciplinare

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo del dovere di riservatezza cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che faccia partecipare al colloquio con il proprio cliente un estraneo al fine di predisporre una testimonianza sul contenuto del colloquio stesso. Configura altresì illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, avendo deciso di rendere dichiarazioni su circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, assuma la veste di testimone nel giudizio civile i cui fatti siano ad esso noti senza previa rinuncia al mandato difensivo, in violazione dell’art. 58 c.d.f., così confondendo un ruolo soggettivo di difesa con una funzione oggettiva di testimonianza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 24 aprile 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 143

  • Avvocato – Norme deontologiche – Testimonianza dell’avvocato

    Ai sensi dell’art. 58 c.d.f., è rimessa al prudente apprezzamento dell’avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l’obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata (nella specie, il CNF ha escluso la violazione dell’art. 58 c.d.f., poiché, all’epoca in cui il professionista avevo reso testimonianza, il rapporto professionale più non esisteva per effetto della rinunzia al mandato, né le circostanze riferite potevano ritenersi coperte da alcun segreto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 novembre 2003).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 27 aprile 2006, n. 15

  • Art. 58 – La testimonianza dell’avvocato.

    Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
    I. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
    II. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.