In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, consentita all’avvocato, e la pubblicità prettamente ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026
– codice: art. 52
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione del collega – Irrilevanza – Illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cricrì Eugenio, rel. Lubrano Filippo), sentenza n. 172 del 27 Giugno 2003
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assitita – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione – Irrilevanza – Illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Cricrì Eugenio), sentenza n. 3 del 16 Febbraio 2000
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto altrui – Illecito deontologico – Sussiste – Scriminante ex art. 599 c.p. – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Pauri Paolo), sentenza n. 155 del 12 Ottobre 1999
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive in scritti difensivi – Illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Gazzara Giacomo), sentenza n. 75 del 16 Giugno 1999
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto altrui – Illecito deontologico – Sussiste – Scriminante ex art. 599 c.p. – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Mazzarolli Leopoldo), sentenza n. 109 del 17 Settembre 1996
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi, della controparte, della magistratura – Reazione ad un fatto illecito altrui – Illecito deontologico – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Panuccio Vincenzo), sentenza n. 4 del 27 Gennaio 1996
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti od offensive – Reazione ad un fatto illecito altrui – Illecito disciplinare – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Danovi Remo), sentenza n. 113 del 06 Novembre 1995
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Censura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Mazzarolli Leopoldo), sentenza n. 50 del 31 Marzo 1993
Espressioni sconvenienti od offensive: le esigenze di difesa vanno contemperate con il rispetto verso i protagonisti del processo
Corte di Cassazione (pres. Brancaccio Antonio, rel. Iannotta Antonio), sentenza n. 520 del 19 Gennaio 1991
Avvocato e procuratore. – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di usare frasi sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza – Sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Passino Luigi), sentenza n. 155 del 30 Ottobre 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Ottobre 1989 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Maggio 1988 (censura)