In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, consentita all’avvocato, e la pubblicità prettamente ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026
– codice: art. 43
Risultati della ricerca: 31
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
CDD di Bologna (pres. Panni Cinzia, rel. Pagliarani Emanuela), decisione n. 22 del 11 Novembre 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 313 del 20 Ottobre 2016
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 133 del 10 Maggio 2016
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Caia Francesco), sentenza n. 140 del 10 Maggio 2016
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Merli Enrico), sentenza n. 5 del 10 Marzo 2015
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 10 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 21 Maggio 2013 (sospensione)