In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, consentita all’avvocato, e la pubblicità prettamente ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026
– codice: art. 4
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Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
L’accusa (infondata) di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Neri Claudio), sentenza n. 168 del 30 Settembre 2013
L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 106 del 17 Luglio 2013
Responsabilità deontologica: irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione od omissione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 39 del 15 Marzo 2013
Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 193 del 27 Dicembre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento psicologico – Suitas della condotta – Sufficienza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007