In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, consentita all’avvocato, e la pubblicità prettamente ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026
– codice: art. 23
Risultati della ricerca: 56
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 291 del 28 Settembre 2016
La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 216 del 28 Dicembre 2015
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015
L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Morlino Aldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 10 Febbraio 2012 (avvertimento)