Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Autonomia – Reato – Estinzione per prescrizione del procedimento penale – Irrilevanza relativamente alla responsabilità disciplinare.

Il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l’eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell’intera classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022

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– codice: art. 38

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parere

Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 27 Gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)