La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, che diventa definitivo sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 122 del 7 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 130 del 8 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 164 del 22 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 169 del 29 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 07 Aprile 2026 (estinzione) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 61 del 01 Luglio 2021 (avvertimento)