La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 128 del 8 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 129 del 8 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 151 del 8 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 171 del 29 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 08 Aprile 2026 (estinzione) (cancellazione amm.va)– Consiglio territoriale: CDD, delibera