Procedimento disciplinare: l’impugnazione in Cassazione deve riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD

Ai sensi dell’art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, l’oggetto dell’impugnazione avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è in materia costituito dalla decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, sicché sono quivi inammissibili doglianze avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Infatti, le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito in Cassazione l’asserita nullità della decisione del CDD per la pretesa violazione del principio di immutabilità del giudice, poiché era variata la composizione dell’organo giudicante, senza che, tuttavia, detto motivo avesse costituito motivo di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo, comunque ritenuto infondato nel merito).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Stalla), SS.UU, ordinanza n. 1249 del 17 gennaio 2023.

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sentenza

Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione – Accertamento requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Sussiste. Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Incarico al professionista a mezzo apposizione di firma raccolta su modulo prestampato da segretaria di agenzia assicurativa – Illecito disciplinare – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Caddeo Paolo), sentenza n. 124 del 06 Novembre 1995

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Dicembre 1980 (sospensione)