Procedimento disciplinare: l’impugnazione in Cassazione deve riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD

Ai sensi dell’art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, l’oggetto dell’impugnazione avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è in materia costituito dalla decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, sicché sono quivi inammissibili doglianze avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Infatti, le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito in Cassazione l’asserita nullità della decisione del CDD per la pretesa violazione del principio di immutabilità del giudice, poiché era variata la composizione dell’organo giudicante, senza che, tuttavia, detto motivo avesse costituito motivo di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo, comunque ritenuto infondato nel merito).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Stalla), SS.UU, ordinanza n. 1249 del 17 gennaio 2023.

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Maggio 2012 (censura)