L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 16 Giugno 2026 (respinge) (radiazione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Settembre 2025 (radiazione)