Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 16 Giugno 2026 (respinge) (radiazione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Settembre 2025 (radiazione)