Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione del comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione del doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’articolo 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale norma di chiusura, consente, mediante l’articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità, Né, al riguardo sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una correlazione che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed affettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa, ciò che conta non essendo in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 262 del 16 giugno 2026

NOTA
In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 7073/2022.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 16 Giugno 2026 (respinge) (radiazione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Settembre 2025 (radiazione)