Mancato invio del Modello 5: l’asserita “dimenticanza” del proprio Consulente fiscale non basta ad escludere l’imputabilità dell’omissione dell’avvocato

Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione comunque imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 258 del 16 giugno 2026

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 408/2024, CNF n. 124/2024.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 16 Giugno 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Settembre 2022 (censura)