Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione comunque imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 258 del 16 giugno 2026
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 408/2024, CNF n. 124/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 16 Giugno 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Settembre 2022 (censura)