Procedimento disciplinare: in sede di gravame, al CNF è preclusa l’applicazione del richiamo verbale

È preclusa al giudice dell’impugnazione l’applicazione del richiamo verbale, provvedimento amministrativo di archiviazione “monitoria” a carattere non sanzionatorio, sicché in presenza di infrazioni lievi e scusabili l’incolpato, per il principio del favor rei, va prosciolto del capo di incolpazione. (u.s.)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 191 del 7 maggio 2026

NOTA
La sentenza di cui in massima si discosta parzialmente da CNF n. 36/2022 e CNF n. 43/2020, secondo cui “qualora il CNF ritenga congruo irrogare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all’art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.”.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 07 Maggio 2026 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 29 Giugno 2021 (avvertimento)