Conformemente a quanto previsto per la ricusazione dei giudici ordinari, il procedimento di ricusazione che si svolge innanzi al CDD è caratterizzato da particolare celerità e, ai sensi degli artt. 7 e 8 Reg. CNF n. 2/2014, non prevede la fissazione di un’udienza di discussione, né alcuna comunicazione al ricusante, garantendo a quest’ultimo l’impugnazione al CNF della decisione di inammissibilità o di rigetto e al consigliere ricusato la possibilità di articolare deduzioni sui motivi della ricusazione. (u.s.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 209 del 13 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 175/2026.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 13 Maggio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 33 del 05 Dicembre 2022