Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato

Allorché il ricorso avverso la sentenza del CNF appaia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, ne viene dato avviso al ricorrente, il quale entro 40 giorni può insistere per la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e il procedimento si estingue (art. 380 bis cpc).

Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025

NOTA
Il provvedimento di cui in massima riguardava Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024.

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4 risposte a “Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato”

  1. […] cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025). In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. […]

  2. […] NOTA:L’impugnazione avverso la sentenza di cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025). […]

  3. […] cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025).In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 […]

  4. […] NOTA:L’impugnazione avverso la sentenza di cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025). […]