Allorché il ricorso avverso la sentenza del CNF appaia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, ne viene dato avviso al ricorrente, il quale entro 40 giorni può insistere per la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e il procedimento si estingue (art. 380 bis cpc).
Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025
NOTA
Il provvedimento di cui in massima riguardava Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024.
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 03 Aprile 2025 (estinzione)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 384 del 25 Ottobre 2024
Commenti
4 risposte a “Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato”
[…] cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025). In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. […]
[…] NOTA:L’impugnazione avverso la sentenza di cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025). […]
[…] cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025).In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 […]
[…] NOTA:L’impugnazione avverso la sentenza di cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025). […]