Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024
– codice: art. 28
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I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 118 del 18 Aprile 2025
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 93 del 04 Aprile 2025
Il cliente può sollevare l’avvocato dal dovere di riserbo e segreto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Secchi Tarugi Lucia), sentenza n. 19 del 30 Gennaio 2025
Sul dovere di segreto e riserbo dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 227 del 20 Novembre 2020
La violazione del dovere di riserbo e segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Illecito scrivere al datore di lavoro o superiore gerarchico del debitore (ex cliente) al fine di fare pressione per il pagamento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Greco Francesco), sentenza n. 2 del 14 Gennaio 2020
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019
La violazione del segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 395 del 31 Dicembre 2016
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 203 del 14 Luglio 2016
L’uso (illecito) di telefonino da parte di un cliente detenuto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Salazar Michele), sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 22 Giugno 2011 (avvertimento)