Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024
– codice: art. 12
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Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 56 del 25 Maggio 2018
L’inadempimento al mandato professionale
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Panni Cinzia), decisione n. 75 del 11 Dicembre 2017
Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Peracino Carlo), decisione n. 77 del 04 Dicembre 2017
Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gonelli Sergio), decisione n. 56 del 23 Ottobre 2017
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016
Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 52 del 17 Luglio 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 17 Luglio 2014– Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)