A conclusione della fase istruttoria successiva alla formulazione del capo di incolpazione (art. 18 Reg. CNF 2/2014), la Sezione competente può deliberare esclusivamente l’archiviazione del procedimento ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato. Una lettura garantista dell’istituto lascia concludere per la nullità del richiamo verbale irrogato in contrasto con la proposta di archiviazione del Consigliere Istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 257 del 16 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 16 Giugno 2026 (accoglie)– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 20 Novembre 2024 (richiamo)