In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 209 del 13 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 53/2026.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 13 Maggio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 33 del 05 Dicembre 2022