L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 7
– codice: art. 7
Risultati della ricerca: 26
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 11 Giugno 1992 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Novembre 1989